COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Uboldese Calcio Cam

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Uboldese Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. A

Gara Uboldese/Venegono del  03/04/2010

C.U. n.38 del CRL datato 09/04/2010

La società UBOLDESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Lorenzo GALLINI per 4 Gare, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la reazione del GALLINI, seppur meritevole di censura, è avvenuta a seguito delle provocazioni dell’avversario. In particolare, dal referto del direttore di gara si evince che la reazione del GALLINI non è stata connotata da una condotta di violenza, contrariamente invece alla condotta dell’avversario.

Si ritiene, pertanto, che ricorrono gli estremi per una lieve riduzione della sanzione inflitta dal GS.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Lorenzo GALLINI a 3 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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