COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL FOLIGNANO JUNIOR avverso sanzioni mer

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. REAL FOLIGNANO JUNIOR avverso sanzioni merito gara Magica C5 – Real Folignano Junior, del 12.3.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “N” – Com. Uff. n. 51 del 17.3.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Real Folignano Junior la sanzione dell’ammenda di € 150,00 per il comportamento posto in essere da un proprio sostenitore, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Folignano Junior, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico del proprio sostenitore e chiedendo, pertanto, l’annullamento della sanzione impugnata.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che un sostenitore del Real Folignano, nel corso del primo e del secondo tempo dell’incontro, venne alle mani con delle persone presenti in tribuna, senza, tuttavia, mai entrare sul terreno di gioco. Dopo la fine della gara, lo stesso soggetto innescò un tafferuglio con alcuni calciatori della squadra locale.

  Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.

  Preliminarmente va ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti. 

  Nel merito, l’arbitro nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha ridimensionato i fatti verificatasi nel corso ed al termine della suddetta gara, precisando che il sostenitore del Real Folignano in effetti non entrò mai sul terreno di gioco.

  Il 3° comma dell’art. 4 del C.g.s. stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti.

  Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità.

  Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa.

P.Q.M.

la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Folignano Junior e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 50,00 (cinquanta/00). 

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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