COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA MONTECOPIOLO avverso sanzioni mer

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO POLISPORTIVA MONTECOPIOLO avverso sanzioni merito gara Montecopiolo – Altavalconca, del 31.3.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 77 del 7.4.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

  Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Melini Adamo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore avversario.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Montecopiolo chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata.

  A sostegno di tale richiesta la reclamante adduceva che il proprio calciatore reagì, seppur esageratamente, ad una serie ripetuta di duri falli subiti, peraltro anticipati da minacce verbali e mai adeguatamente sanzionati dall’arbitro.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Melini per un pugno al volto da questi dato al giocatore avversario che in precedenza lo aveva attinto con un calcio alla caviglia. Il calciatore percosso era poi in grado di proseguire la gara e non presentava segni visibili del colpo ricevuto.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto il calciatore Melini responsabile delle violazioni ascrittegli;ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Montecopiolo, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Melini Adamo a tre giornate di gara.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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