COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROSSINI TOMMASO, SCARPONI FAUSTO, DELLA S.S.D. SAN MARCELLO E DELL’A.S.D. OSIMANA.

  Con provvedimento dell’11 marzo 2010 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:

-  ROSSINI TOMMASO, calciatore attualmente tesserato per la S.S.D. San Marcello, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di giustizia sportiva, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver disputato nelle file della S.S.D. San Marcello, senza averne titolo, perché al momento privo di regolare tesseramento in seno alla predetta Società, la gara San Marcello – Vallesina Calcio, del 19 settembre 2009, violazioni aggravate dalla recidiva di cui all’art. 21 Cgs; 

-  SCARPONI FAUSTO, presidente della S.S.D. San Marcello, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di giustizia sportiva, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver sottoscritto una distinta di gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano all’incontro sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Rossini Tommaso non ne avesse titolo, violazioni aggravate dalla recidiva di cui all’art. 21 Cgs; 

-  S.S.D. SAN MARCELLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, per l’operato del proprio Presidente ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Cgs, con l’aggravante della recidiva ex art. 21 Cgs;

-  A.S.D. OSIMANA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, delle violazioni ascritte ai propri tesserati.

  Con nota del 29 marzo 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 20 aprile 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

  Nei termini di rito, il calciatore Rossini Tommaso ed il Presidente della S.S.D. San Marcello presentavano ciascuno una memoria difensiva, ammettendo l’errore commesso e deducendo la loro buona fede. 

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il sig. Scarponi Fausto, in proprio e quale Legale Rappresentante della S.S.D. San Marcello ed il sig. Falcetelli Andrea, presidente dell’A.S.D. Osimana. 

  Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza.

  Il sig. Scarponi si riportava alla memoria presentata, precisando che fu lo stesso calciatore ad assicurargli di essere stato svincolato dalla sua precedente Società. Concludeva rimettendosi alle determinazioni di giustizia.

  Il sig. Falcetelli, deducendo la correttezza del comportamento dei propri collaboratori nella vicenda, concludeva chiedendo il proscioglimento per la Società.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

·  letti gli atti del procedimento;

·  ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti presenti;

·  ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti, di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;

·  disattese le argomentazioni in ordine alla presunta carenza dell’elemento psicologico dei deferiti, le cui responsabilità si riscontrano quantomeno nel non aver compiuto i necessari accertamenti presso la Federazione, come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie;

·  ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai ridetti deferiti, in ordine ai fatti contestati, in quanto la condotta dei tesserati in oggetto costituisce una palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 del Codice di giustizia sportiva;

·  ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo dei deferiti;

·  ritenuta, per quanto riguarda la posizione del calciatore, del San Marcello e del suo Presidente, l’attenuante di cui all’art. 24 del Cgs equivalente alla contestata aggravante.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento in epigrafe, riconosciuta la responsabilità disciplinare dei tesserati e delle Società di loro appartenenza, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, applica a ciascuno dei deferiti le seguenti sanzioni:

a)  squalifica per mesi sei al calciatore Rossini Tommaso;

b)  inibizione per mesi due al sig. Scarponi Fausto, nella sua qualità sopra indicata;

c)  penalizzazione di punti uno nella classifica del Campionato di competenza da scontarsi nella stagione sportiva in corso e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla S.S.D. San Marcello;

d)  ammenda di € 200,00 all’A.S.D. Osimana.

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