COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  126 del 23.04.2010 Decisione del Giudice sportivo 5.2.3.   Ricorso A.S. PESCOLANCIANO – Avve

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  126 del 23.04.2010

Decisione del Giudice sportivo

5.2.3.   Ricorso A.S. PESCOLANCIANO – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatore 

  (Gara VIRTUS POZZILLI 1967 - PESCOLANCIANO Del 18.04.2010 - Campionato Regionale di Prima Categoria - Girone A  –   12^ Giornata Di Ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pescolanciano, rileva che la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Virtus Pozzili 1967, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 per aver schierato il calciatore TARANTINO Daniel il cui tesseramento con la società Virtus Pozzilli 1967 sarebbe irregolare.

Osserva questo GST. Il calciatore in parola era tesserato con la società GOLDEN CAIAZZO PIANA, società partecipante nella corrente stagione sportiva al Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” organizzato dal Comitato Regionale Campania. La stessa società è stata esclusa dal Campionato ai sensi dell’art. 53 NOIF per quarta rinuncia con conseguente svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la medesima società ai sensi del comma 1, dell’art. 110 NOIF (cfr. CU n. 80 del 18.03.2010 del CR Campania).  La reclamante contesta la validità del tesseramento del calciatore in parola con la società Virtus Pozzilli 1967 asserendo, nel proprio reclamo, che lo stesso avrebbe disputato almeno una gara nel girone di ritorno con la società Golden Caiazzo Piana; per questo motivo non avrebbe potuto più tesserarsi per altre società nel corso della corrente stagione sportiva (ex comma 2, art. 110 NOIF). Alla luce di detto ricorso il Comitato Regionale Molise richiedeva la dovuta documentazione al CR Campania, documentazione che veniva acquisita agli atti. Dalla stessa si evince che la società Golden Caiazzo Piana nel corso del girone di ritorno ha disputato due soli incontri; il calciatore TARANTINO Daniel è stato iscritto tra i calciatori di riserva nelle distinte presentate agli arbitri relative ai due incontri, ma, come emerge dai referti arbitrali, non è mai sceso in campo. A giudizio di questo GST il calciatore aveva tutti i requisiti per tesserarsi con la società Virtus Pozzilli 1967; infatti la mera iscrizione in distinta di un calciatore di riserva senza l’utilizzazione in campo dello stesso non equivale ad effettiva partecipazione alla gara. Per tutti questi motivi, essendo il calciatore in parola regolarmente tesserato per la medesima società alla data di disputa dell’incontro,  aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe. Per tutti questi motivi,

D E C I D E

1.  di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Pescolanciano;

2.  di addebitare la tassa reclamo sul conto della medesima società.

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