COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  126 del 23.04.2010 Decisione del Giudice sportivo 5.2.4.   Ricorso  A.S.D. 

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  126 del 23.04.2010

Decisione del Giudice sportivo

5.2.4.   Ricorso  A.S.D.  S.ANGELO LIMOSANO – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatore 

(Gara S. ANGELO LIMOSANO – RIPALIMOSANI del 07.04.2010 - Campionato Regionale di Prima Categoria – Girone B  –  Recupero   8^ Giornata Di Ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il reclamo ritualmente proposto dalla società S. Angelo Limosano, rileva che la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Ripalimosani, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 per aver schierato il calciatore D’ALESSANDRO Claudio non tesserato, a detta della reclamante, con la società Ripalimosani;

interessato in merito il competente Ufficio Tesseramenti presso il CR Molise, è emerso che il calciatore in parola, alla data di disputa della gara in epigrafe, era regolarmente tesserato per la società Ripalimosani.

Tutto ciò premesso,

D E C I D E

1.  di rigettare il reclamo così come proposto dalla società S. Angelo Limosano;

2.  di addebitare la tassa reclamo sul conto della medesima società.

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