COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  126 del 23.04.2010 Decisione dellA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.1. 

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  126 del 23.04.2010

Decisione dellA COMMISSIONE DISCIPLINARE

5.3.1.  A.S.D.  GIOVANI CASTROPIGNANO  – Avverso Provvedimenti G.S.P. – C.U. n. 93: Squalifiche Calciatori E Ammenda 

(Gare VINCHIATURO-GIOVANI CASTROPIGNANO Del 21.03.2010  e TORRE MAGLIANO-GIOVANI CASTROPIGNANO dell’ 11.04.2010 – Campionato di Terza Categoria – Delegazione Provinciale di Campobasso)

La Commissione Disciplinare,

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che dal referto arbitrale non si evince chiaramente la responsabilità, né tanto meno viene evidenziata in maniera precisa, il comportamento violento e intimidatorio nei confronti dell’arbitro da parte dei calciatori di cui alla gara Torre Magliano-Giovani Castropignano dell’11.04.2010, LUCIANI GIANNI e CIARLARIELLO PAOLO (entrambi tesserati della reclamante società)  per i quali resta in essere solo l’atteggiamento irriguardoso che va punito con la squalifica di una gara  ciascuno.

Con riferimento alla sanzione pecuniaria non vi è prova certa che a tirare i calci alla porta dello spogliatoio fossero i tesserati della società reclamante.

Con riferimento alla gara Vinchiaturo-Giovani Castropignano del 21.03. 2010, invece, la squalifica comminata al calciatore GRECO GIOVANNI (Giovani Castropignano) appare congrua al comportamento tenuto dallo stesso. P.Q.M., in parziale accoglimento del reclamo,

DELIBERA

-  di ridurre ad una gara effettiva la squalifica ai calciatori LUCIANI GIANNI e CIARLARIELLO PAOLO (entrambi della società Giovani Castropignano);

-  di revocare la sanzione dell’ammenda di euro 30,00;

-  di confermare la squalifica comminata al calciatore GRECO GIOVANNI (Giovani Castropignano).

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