COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 22 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71
del 22 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo proposto dal G.S. CALCIO EVANCON avverso le
deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara
EVANCON – CIRIE’ disputata il 20/03/10 nell’ambito del
Campionato Allievi –Girone B (C.U. n° 65 dell’ 1/04/10 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’ Aosta)
Con il reclamo in oggetto, il G.S. CALCIO EVANCON contesta le decisioni assunte dal
Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 65 dell’1/04/10 del Comitato Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta e si duole dell’eccessiva durata della squalifica, fino al 15/05/10, inflitta a
proprio allenatore PERNICE Giuseppe.
La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento
dal Giudice sportivo è basata su un erroneo presupposto. in quanto recita “ benchè
squalificato fino al 05/04/10 come da C.U. della Delegazione Locale di Ivrea, accedeva
ugualmente alla panchina in qualità di allenatore e veniva allontanato dal campo per
offese all’arbitro”.
Il G.S. CALCIO EVANCON osserva, inoltre, che la squalifica fino al 05/04/10 è stata
riportata per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara durante lo
svolgimento della gara del Campionato Giovanissimi disputata il 21/03/10 tra
MONTALTESE e CALCIO EVANCON ed è stata riportata sul C.U. n° 39 della
Delegazione Distrettuale di Ivrea in data 25/03/10, con decorrenza, quindi, dalla data
successiva a tale pubblicazione.
La tesi della Società reclamante è che, non essendoci alcun automatismo tra espulsione
e squalifica per gli allenatori, il Sig. PERNICE Giuseppe, svolgendo le proprie funzioni in
data 20/03/10 per la gara EVANCON – CIRIE’ del Campionato Allievi-Girone B, non ha
contravvenuto ad alcuna disposizione regolamentare.
Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante sono parzialmente condivisibili, anche
per il fatto che l’irregolarità di accedere alla panchina, benchè squalificato, sarebbe stata
messa in atto nella gara successiva del 21/03/10 e non in quella in questione, che si è
svolta il giorno precedente.
Tuttavia, questa Commissione disciplinare territoriale,
considerato che i comportamenti offensivi tenuti dall’allenatore in questione nei confronti
dei direttori di gara sono stati consecutivamente reiterati a distanza di soli due giorni;
ritenuta, quindi, incensurabile la decisione impugnata per quanto attiene la congruità della
sanzione,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che
deve essere addebitata al G.S. CALCIO EVANCON, perché non versata e,
conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 15/05/10 inflitta all’allenatore Sig. PERNICE Giuseppe.