COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 22 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 71

del 22 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Reclamo proposto dal G.S. CALCIO EVANCON avverso le

deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara

EVANCON – CIRIE’ disputata il 20/03/10 nell’ambito del

Campionato Allievi –Girone B (C.U. n° 65 dell’ 1/04/10 del

Comitato Regionale Piemonte e Valle d’ Aosta)

Con il reclamo in oggetto, il G.S. CALCIO EVANCON contesta le decisioni assunte dal

Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 65 dell’1/04/10 del Comitato Regionale Piemonte e

Valle d’Aosta e si duole dell’eccessiva durata della squalifica, fino al 15/05/10, inflitta a

proprio allenatore PERNICE Giuseppe.

La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento

dal Giudice sportivo è basata su un erroneo presupposto. in quanto recita “ benchè

squalificato fino al 05/04/10 come da C.U. della Delegazione Locale di Ivrea, accedeva

ugualmente alla panchina in qualità di allenatore e veniva allontanato dal campo per

offese all’arbitro”.

Il G.S. CALCIO EVANCON osserva, inoltre, che la squalifica fino al 05/04/10 è stata

riportata per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara durante lo

svolgimento della gara del Campionato Giovanissimi disputata il 21/03/10 tra

MONTALTESE e CALCIO EVANCON ed è stata riportata sul C.U. n° 39 della

Delegazione Distrettuale di Ivrea in data 25/03/10, con decorrenza, quindi, dalla data

successiva a tale pubblicazione.

La tesi della Società reclamante è che, non essendoci alcun automatismo tra espulsione

e squalifica per gli allenatori, il Sig. PERNICE Giuseppe, svolgendo le proprie funzioni in

data 20/03/10 per la gara EVANCON – CIRIE’ del Campionato Allievi-Girone B, non ha

contravvenuto ad alcuna disposizione regolamentare.

Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante sono parzialmente condivisibili, anche

per il fatto che l’irregolarità di accedere alla panchina, benchè squalificato, sarebbe stata

messa in atto nella gara successiva del 21/03/10 e non in quella in questione, che si è

svolta il giorno precedente.

Tuttavia, questa Commissione disciplinare territoriale,

considerato che i comportamenti offensivi tenuti dall’allenatore in questione nei confronti

dei direttori di gara sono stati consecutivamente reiterati a distanza di soli due giorni;

ritenuta, quindi, incensurabile la decisione impugnata per quanto attiene la congruità della

sanzione,

RESPINGE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che

deve essere addebitata al G.S. CALCIO EVANCON, perché non versata e,

conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica fino al 15/05/10 inflitta all’allenatore Sig. PERNICE Giuseppe.

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