COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGION
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARA: A.S.D. OLIMPICA NARDO’ - U.S.D. JUVENTINA del 20 Gennaio 2010 (Reclamo della società
U.S.D. JUVENTINA in opposizione ai provvedimenti adottati del Giudice Sportivo territoriale a carico dei Sigg.
GIANNESSI ANTONIO (Dirigente), SCHIPA FRANCESCO (Allenatore), SCHIPA CRISTIAN e MIGGIANO
CARMELO (Calciatori) di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 28 del 28 Gennaio 2010 della
Delegazione Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
dall’istruttoria è emerso che il comportamento del dirigente Sig. ANTONIO GIANNESSI è censurabile
limitatamente ad un linguaggio alterato e poco corretto nei confronti del direttore di gara e pertanto va
sanzionato in maniera più adeguata;
per quanto attiene l’allenatore Sig. FRANCESCO SCHIPA l’istruttoria ha confermato gli insulti e le minacce ad
esso ascritte, ma, seppur censurabili, si appalesa l’opportunità di una lieve riduzione della sanzione
comminata;
anche per quanto concerne la posizione dei due calciatori SCHIPA CRISTIAN e MIGGIANO CARMELO
l’istruttoria ha confermato il comportamento oltraggioso e le minacce nei confronti del direttore di gara ed in
più il comportamento violento da parte del MIGGIANO nei confronti di un avversario; anche nel caso in esame
pertanto la sanzione inflitta dal Primo Giudice si appalesa meritevole di una lieve riduzione più adeguata alla
effettiva entità delle infrazioni commesse e contestate;
tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo ritualmente proposto dalla società U.S.D.
JUVENTINA
DELIBERA
1) ridursi la sanzione comminata al dirigente Sig. GIANNESSI ANTONIO in inibizione fino a tutto il 10 Marzo
2010;
2) ridursi la sanzione comminata all’allenatore Sig. SCHIPA FRANCESCO in squalifica fino a tutto il 15
Marzo 2010;
3) ridursi la sanzione inflitta al calciatore SCHIPA CRISTIAN in squalifica per TRE giornate effettive di gara;
4) ridursi la sanzione inflitta al calciatore MIGGIANO CARMELO in squalifica per QUATTRO giornate effettive
di gara;
5) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.