COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGION

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI

GARA: A.S.D. OLIMPICA NARDO’ - U.S.D. JUVENTINA del 20 Gennaio 2010 (Reclamo della società

U.S.D. JUVENTINA in opposizione ai provvedimenti adottati del Giudice Sportivo territoriale a carico dei Sigg.

GIANNESSI ANTONIO (Dirigente), SCHIPA FRANCESCO (Allenatore), SCHIPA CRISTIAN e MIGGIANO

CARMELO (Calciatori) di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 28 del 28 Gennaio 2010 della

Delegazione Provinciale di Lecce).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

dall’istruttoria è emerso che il comportamento del dirigente Sig. ANTONIO GIANNESSI è censurabile

limitatamente ad un linguaggio alterato e poco corretto nei confronti del direttore di gara e pertanto va

sanzionato in maniera più adeguata;

per quanto attiene l’allenatore Sig. FRANCESCO SCHIPA l’istruttoria ha confermato gli insulti e le minacce ad

esso ascritte, ma, seppur censurabili, si appalesa l’opportunità di una lieve riduzione della sanzione

comminata;

anche per quanto concerne la posizione dei due calciatori SCHIPA CRISTIAN e MIGGIANO CARMELO

l’istruttoria ha confermato il comportamento oltraggioso e le minacce nei confronti del direttore di gara ed in

più il comportamento violento da parte del MIGGIANO nei confronti di un avversario; anche nel caso in esame

pertanto la sanzione inflitta dal Primo Giudice si appalesa meritevole di una lieve riduzione più adeguata alla

effettiva entità delle infrazioni commesse e contestate;

tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo ritualmente proposto dalla società U.S.D.

JUVENTINA

DELIBERA

1) ridursi la sanzione comminata al dirigente Sig. GIANNESSI ANTONIO in inibizione fino a tutto il 10 Marzo

2010;

2) ridursi la sanzione comminata all’allenatore Sig. SCHIPA FRANCESCO in squalifica fino a tutto il 15

Marzo 2010;

3) ridursi la sanzione inflitta al calciatore SCHIPA CRISTIAN in squalifica per TRE giornate effettive di gara;

4) ridursi la sanzione inflitta al calciatore MIGGIANO CARMELO in squalifica per QUATTRO giornate effettive

di gara;

5) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.

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