COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 28 Febbraio 2010. (Reclamo

della Società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice

Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.

47 del 11 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia.

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  considerato che sulla base delle indagini esperite è risultato che con telegramma n. 81/AI del 20 Febbraio

2010 spedito alle ore 12,38 il Presidente del Comitato Regionale Puglia comunicava alla società PUGLIA

SPORT ALTAMURA l’annullamento del disposto prelievo coattivo a carico della suddetta società PUGLIA

SPORT ALTAMURA;

-  considerato che da indagini esperite ha trovato conferma quanto con estrema precisione dichiarato

dall’arbitro in ordine alla tempestività dell’inizio della gara innanzi citata il termine di tolleranza previsto dalle

Norme Federali e più precisamente che la gara ha avuto inizio alle ore 15,40, orario questo fatto

constatare ai dirigenti di entrambe le squadre prima di dar corso alla gara stessa;

-  rilevato pertanto destituito di fondamento il reclamo proposto dalla società A.C.D. MILAN CLUB

MOLFETTA

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  respingersi il reclamo proposto dalla società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA e per l’effetto addebitare la

relativa tassa sul conto della società.

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