COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. LIZZANELLO - A.S. PRO CASTROMEDIANO del 11 Aprile 2010. (Reclamo della Società

A.S.D. LIZZANELLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del

calciatore VESE Santo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 Aprile 2010 della

Delegazione Provinciale di Lecce).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  sentito, in via d’urgenza, l’arbitro che ha confermato la espulsione del calciatore VESE Santo;

-  considerato che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 45 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva non sono

impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO e per l’effetto addebitare la

relativa tassa sul conto della società.

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