COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 22 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ESCOLCA (Campionato di 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 22 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

U.S. ESCOLCA (Campionato di 2^ Categoria)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 40 e 41 del 25.03. e 1°aprile 2010.

Gara Dolianova / Escolca del 21.03.2010.

Con due distinti reclami, che vengono da questa Commissione riuniti, la Società Escolca ha impugnato i seguenti provvedimenti:

1)  squalifica del giocatore Ronzi Ezio fino al 31.12.2011;

2)  squalifica del giocatore Cadoni Daniel per tre gare;

3)  sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3 a carico della società U.S. Escolca.

Detti provvedimenti sono stati assunti in relazione ai seguenti fatti.

A seguito della segnatura da parte della squadra del Dolianova, il n°1 della società Escolca, Ronzi Ezio, si avvicinava al direttore di gara insultandolo e minacciandolo di colpirlo con una manata. Altri giocatori della società Escolca; Cadoni Denis, Lai Antonio Giuseppe, Serrau Salvatore, Cadoni Daniele, Serra Mauro, circondavano il direttore di gara e nel contempo lo insultavano e minacciavano. Il direttore di gara non riusciva a notificare i provvedimenti disciplinari in quanto il signor Ronzi Ezio afferrava con violenza il braccio dell’arbitro strattonandolo con forza e causandogli un forte dolore al braccio ed alla schiena. L’arbitro riusciva a divincolarsi e a raggiungere gli spogliatoi senza riuscire a notificare i provvedimenti disciplinari. Il giocatore n°3 dell’Escolca, Cadoni Daniel, raggiunti gli spogliatoi, continuava a insultare il direttore di gara e nel contempo spintonava il dirigente del Dolianova che cercava di proteggere l’arbitro. In conseguenza di quanto verificatosi il direttore di gara riteneva di non essere più nelle condizioni psico-fisiche per continuare l’incontro, decretandone la sospensione.

La reclamante ha contestato gli addebiti, negando, in particolare, che si siano verificati i fatti ascrittili in relazione alla asserita aggressione del direttore di gara da parte del proprio giocatore Ronzi Ezio, nonché le gravi intemperanze ascritte all’altro giocatore Cadoni Daniel. Ha altresì affermato che la decisione di sospendere l’incontro fu del tutto ingiustificata, ed ha pertanto domandato sia la revoca delle squalifiche inflitte ai predetti, sia la revoca della sanzione della perdita dell’incontro assunta a proprio carico e perché venga disposta la ripetizione di esso.

Avendo fatto richiesta di audizione, la reclamante ha ribadito le proprie richieste davanti a questa Commissione che ha altresì convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha integralmente confermato il contenuto del proprio referto e del relativo allegato. Egli ha, in particolare, confermato che da parte del Ronzi fu afferrato al braccio destro e strattonato, così da essere stato impedito ad assumere i provvedimenti disciplinari nei confronti dei suoi compagni, fra i quali il capitano Cadoni Daniel, resosi responsabile delle minacce e degli insulti, proseguiti negli spogliatoi, dopo la sospensione dell’incontro.

Lo stesso direttore di gara ha altresì confermato di avere accusato forte dolore per la stretta e lo strattonamento subito dal Ronzi Ezio, come peraltro documentato dal referto medico rilasciatogli lo stesso giorno e allegato agli atti.

La Commissione, sulla scorta di quanto risulta agli atti ufficiali e delle dichiarazioni fornite a chiarimento da parte del direttore di gara, rileva quanto segue.

Risulta accertato che il giocatore Ronzi Ezio si rese responsabile di una deprecabile reazione, culminata nella forte stretta al braccio e nello strattonamento a danno del direttore di gara, che gli determinò intenso dolore. Tale condotta, pur grave, e meritevole di adeguata sanzione, soprattutto in relazione alle conseguenze dell’atto (piuttosto che alla previsione di esse ed alla volontà di determinarla) appare suscettibile di riduzione.

Deve viceversa ritenersi del tutto immotivata e perciò inaccoglibile, in relazione alla dimostrata gravità del comportamento (insulti, minacce, proseguite poi nello spogliatoio nei confronti dell’arbitro) del calciatore Cadoni Daniel (capitano dell’Escolca), la richiesta di riduzione della squalifica del medesimo. Appare del pari ingiustificata, in relazione alla accertata responsabilità degli autori dei fatti che indussero l’arbitro a decretare la sospensione dell’incontro (non trovandosi egli più nelle condizioni di proseguire a dirigerlo) la richiesta di ripetizione di esso. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA

1)  di accogliere il reclamo in relazione alla squalifica inflitta al giocatore Ronzi Ezio e di ridurla al 31 dicembre 2010;

2)  di respingere nel resto.

Dispone il non addebito della tassa.

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