COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCU

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

19 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:

Veltroni Valentina, nella sua qualità di Presidente dell’A.C. Sansovino s.r.l., per la violazionedegli articoli:  1, comma 1; e 8, commi 9 - 10 – 15, del C.G.S. in riferimento all’ art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.;

della A.C. Sansovino s.r.l., per la responsabilità diretta prevista dall’art.4, c. 1, del C.G.S. derivante dalle violazioni compiute dal proprio Presidente.

La mancata ottemperanza da parte della A.C. Sansovino s.r.l. delle disposizioni recate dal lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.P., pubblicate sul C.U. n. 8 del 15/10/2008, denunciata dall’Avvocato Sergio Campana il 17/11/2009, ha determinato il deferimento indicato in epigrafe.

Alla odierna riunione, la cui data è stata comunicata alle parti tramite rituale notifica, risultano presenti:

-  la Procura Federale, rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.

-  nessuno è presente per le parti deferite nonostante risultino essere stati ricevuti gli avvisi di convocazione.

Dichiarata aperta la discussione, l’Avvocato Marco Stefanini, invitato ad esporre per conto della Procura Federale la posizione dell’Ufficio, afferma che la responsabilità del Presidente Veltroni risulta evidente dalla documentazione trasmessa, in sede di denuncia, dal rappresentante dell’ Associazione Calciatori.

Dagli atti pervenuti emerge infatti che, risultato vano il tentativo di conciliazione, il Collegio Arbitrale ha posto, a carico dell’A.C. Sansovino, l’obbligo di corrispondere al calciatore Grassi Daniele le somme di cui al lodo emesso in data 3 ottobre 2008; detto atto riveste carattere esecutivo ed inappellabile.

Non essendo stato effettuato il pagamento entro il termine previsto dall’art. 94 ter (comma 11) il deferimento è conseguenziale.

Con riferimento alle sanzioni da irrogare, il rappresentate della Procura Federale chiede che, in applicazione di quanto disposto dai commi 9 - 10 - 15 dell’art. 8 del C.G.S., vengano inflitte le seguenti sanzioni:

-  alla Società la penalizzazione di 3 (tre) punti da scontarsi nella presente stagione;

-  al Presidente della Società, Veltroni Valentina, la inibizione per mesi 10 (dieci).

La C.D., riunita in Camera di consiglio per la decisione,:

-  rilevato che il lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la L.N.P. risale al 15.10.2008 per fatti accaduti, ovviamente, in epoca anteriore;

-  constatato, su base documentale, che la A.C. Sansovino ha militato fino alla stagione 2007/2008 nel campionato della categoria “C/2” e nel campionato 2008/2009 nel campionato do serie “D”,

DICHIARA

la propria incompetenza a decidere in applicazione di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it