COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 111 della Società A.S.D. REGGIO SUD 2004

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 45 S.G.S. del 08.04.2010 (squalifica del calciatore PANNUTI Pasquale per CINQUE gare, squalifica del calciatore

PULITANO’ Antonino per TRE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che la società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Pannuti Pasquale

sostenendo che lo stesso non ha consumato ripetuti atti di violenza contro il portiere avversario caduto in terra, né ha innescato la

rissa, che sarebbe nata, invece, dal rifiuto del portiere avversario di accettare le scuse per un fallo di gioco, accompagnato da un

gesto di stizza (calcio da terra da parte del portiere); e ha contestato la squalifica per tre gare del calciatore Pulitanò Antonino,

definita spropositata perché il Pulitanò avrebbe subito la provocazione da parte del portiere avversario che rifiutava le scuse per un

normale fallo di gioco;

rilevato che secondo la ricostruzione dei fatti offerta dal referto arbitrale - prova privilegiata nel processo sportivo - il portiere caduto

in terra dopo un fallo di gioco “... rifiutava le scuse del Pulitanò allontanandolo con un gesto di stizza ...”, con reazione del calciatore

Pannuti che “si avvicinava scalciando e calpestando il portiere che si trovava a terra, nonostante due giocatori della società

Gallicese … cercavano di tirarlo indietro per farlo calmare”, e del calciatore Pulitanò che “partecipava tirando calci alla caviglia del

portiere” e che “per tali motivi si creava una mischia furibonda tra i giocatori di entrambe le società”;

risulta in maniera chiara ed inequivoca la condotta antisportiva e violenta dei due calciatori, che non può essere giustificata dal

precedente gesto del portiere avversario, peraltro nemmeno sanzionato dal direttore di gara che lo ha visto e definito come “gesto

di stizza”, il tutto aggravato dalla successiva rissa innescata fra i calciatori delle due squadre;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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