COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n°112 della Società U.S. SCALEA 1912
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°132 del 15.04.2010 (squalifica del calciatore SCAFARO Gennaro per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Scafaro Gennaro (il quale, per come risulta dal rapporto arbitrale,
ha colpito un giocatore avversario a gioco fermo con uno schiaffo al volto) è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti
accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.