COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
TURRIS SAN LEO – REAL FOSSATO DISPUTATA IL 21.03.2010 A SAN LEO BASTIA - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 24.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER INIBIZIONE FINO AL 31.10.2010 INFLITTA AL DIRIGENTE PARLANTI DOMENICO;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Era altresì presente il
rappresentante della Società reclamante
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione del rappresentante della Società reclamante ha permesso di appurare che le azioni
contestate al dirigente Parlanti sono consistite in diverbi che si sono limitati ad essere offensivi ed
irriguardosi e che tutto è rientrato prontamente nella normalità.
Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene equo ridurre la inibizione inflitta dal G.S. al
dirigente Parlanti sino al 31.08.2010
P.Q.M.
Accoglie il reclamo, riduce l’inibizione inflitta al dirigente Parlanti Domenico fino al 31.08.2010.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.