COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2”

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES REGIONALE “A2”

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMERINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA

AMERINA / NOCERA UMBRA DISPUTATA IL 07/04/2010 AD AMELIA - AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO

09.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GELSO SACHA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Nessuno era presente

per la Società reclamante

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

I direttore di Gara ha confermato il referto.

La condotta contestata al calciatore Gelso Sacha, consistita in reiterato comportamento

offensivo nei confronti dell’arbitro ed in frasi blasfeme è senz’altro deplorevole e meritevole della

sanzione inflitta dal G.S., che deve essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.

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