COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2”
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMERINA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
AMERINA / NOCERA UMBRA DISPUTATA IL 07/04/2010 AD AMELIA - AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
09.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GELSO SACHA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Nessuno era presente
per la Società reclamante
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
I direttore di Gara ha confermato il referto.
La condotta contestata al calciatore Gelso Sacha, consistita in reiterato comportamento
offensivo nei confronti dell’arbitro ed in frasi blasfeme è senz’altro deplorevole e meritevole della
sanzione inflitta dal G.S., che deve essere confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.