COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSMI REGIONALE N
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GIOVANISSMI REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA GIOVANILI CAMPITELLO – VOLUNTAS SPOLETO DISPUTATA IL 07/04/2010 A
CAMPITELLO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 114 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DESIDERI NICOLO’FINO AL 30.06.2010 ;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Era altresì presente il
rappresentante della Società reclamante
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
dagli atti di gara e dai chiarimenti forniti dall’Arbitro a questa Commissione è risultato confermato
il comportamento antisportivo posto in essere dal calciatore Desideri nei confronti di un
avversario, nonché l’atteggiamento offensivo all’indirizzo dell’arbitro stesso.
Considerato, peraltro, che il comportamento antisportivo non ha provocato conseguenze
all’avversario e che non è emerso un atteggiamento concretamente minaccioso all’indirizzo
dell’arbitro, la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione nella squalifica fino al 14.05.2010
P.Q.M.
Accoglie il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Desideri Nicolo’ fino al 14.05.2010.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.