COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALI
CITTA’ DI CASTELLO
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. BALDACCIO BRUNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA
BALDACCIO BRUNI – PIERANTONIO DISPUTATA IL 28.03.2010 AD ANGHIARI - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DELLA DELEGAZIONE
DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DATATO 07.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 INFLITTA AL DIRIGENTE RUBINI ADELMO;
· PER AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA’ BALDACCIO BRUNI;
· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BIAGIOLI MATTEO FINO AL 24.05.2010 ;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Era altresì presente il
rappresentante della Società reclamante
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
In sede di audizione il rappresentante della Società reclamante non ha, in sostanza, smentito le
risultanze del referto arbitrale, nello stesso ricorso vi è, anzi, una sostanziale conferma di quanto
descritto dal Direttore di Gara nel proprio referto.
Alla luce di quanto precede, le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue rispetto ai fatti
contestati. La Commissione ritiene pertanto di dover confermare i provvedimento assunti dal G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.