COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale AMATORI NEL RECLAMO PROP

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

AMATORI

NEL RECLAMO PROPOSTO DA ANDREA RAFFANTI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA

BORGO ROSSO / PIOSINA CALCIO DISPUTATA IL 15.02.2010 A CITTA’ DI CASTELLO - AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 48 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

DI PERUGIA DATATO 17.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RAFFANTI ANDREA FINO AL 28.02.2012 ;

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.04.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo Raffanti Andrea in proprio, adducendo i seguenti motivi:

richiesta di riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Era altresì presente il

reclamante in proprio

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

L’audizione del Direttore di gara ha permesso di approfondire che il colpo subito dal medesimo,

per come dallo stesso percepito, è stato inferto non per infliggere violenza, ma come gesto di

reazione scomposta al provvedimento di espulsione; lo stesso direttore di gara ha confermato le

frasi offensive ricevute.

Considerato, peraltro, che il direttore di gara ha potuto portare a termine la gara senza nessuna

conseguenza fisica, la Commissione ritiene che la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Andrea

Raffanti possa essere ridotta e contenuta sino al 31.03.2011.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Andrea Raffanti, ricorrente in

proprio, fino al 31.03.2011.

-  DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

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