COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale AMATORI NEL RECLAMO PROP
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
AMATORI
NEL RECLAMO PROPOSTO DA ANDREA RAFFANTI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
BORGO ROSSO / PIOSINA CALCIO DISPUTATA IL 15.02.2010 A CITTA’ DI CASTELLO - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 48 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI PERUGIA DATATO 17.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RAFFANTI ANDREA FINO AL 28.02.2012 ;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo Raffanti Andrea in proprio, adducendo i seguenti motivi:
richiesta di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. Era altresì presente il
reclamante in proprio
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione del Direttore di gara ha permesso di approfondire che il colpo subito dal medesimo,
per come dallo stesso percepito, è stato inferto non per infliggere violenza, ma come gesto di
reazione scomposta al provvedimento di espulsione; lo stesso direttore di gara ha confermato le
frasi offensive ricevute.
Considerato, peraltro, che il direttore di gara ha potuto portare a termine la gara senza nessuna
conseguenza fisica, la Commissione ritiene che la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Andrea
Raffanti possa essere ridotta e contenuta sino al 31.03.2011.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Andrea Raffanti, ricorrente in
proprio, fino al 31.03.2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.