CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  16 aprile 2010 promosso da: Sig. Marco Gonnella contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport Il COLLEGIO ARBITRALE

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  16 aprile 2010 promosso da: Sig. Marco Gonnella contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Il COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli

( Presidente )

Avv. Marcello de Luca Tamajo

( Arbitro )

Pres. Bartolomeo Manna

( Arbitro )

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri ( “Codice” ) , presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2422 del 22 dicembre 2009) promosso da: Sig. Marco Gonnella, con gli Avv.ti Lorenzo Fiorani e Giulio Martin Ciccarone parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta parte intimata Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23 - 2° piano - stanze 2.19 e 2.20 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 + 39 06 3685 7910 - fax +39 06 3685 7104 tribunale.arbitrale@coni.it - www.coni.it Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.158 del 18.5.2009, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio L.N.D., infliggeva al calciatore Marco Gonnella la sanzione della squalifica , ai sensi dell’art.19 comma primo, lett.h) del C.G.S., sino al 18 maggio 2014 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. I fatti sanzionati dal Giudice Sportivo sono relativi alla gara valida per il Campionato di serie D fra Lupa Frascati e Morolo del 17 maggio 2009: all’odierno istante Marco Gonnella veniva in particolare contestato che : “ espulso, per aver rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive, prima di lasciare il terreno di gioco spintonava violentemente il Direttore di gara poggiandogli le mani sul petto. Al termine della gara, mentre l’Arbitro si trovava nei pressi del centrocampo per la procedura del fair play, partiva di corsa dal proprio spogliatoio e raggiunto il direttore di gara dapprima lo colpiva con violenza con un calcio ad una coscia… tanto da farlo piegare in avanti e successivamente, datagli una manata al al labbro , dopo avere preso la rincorsa si lanciava nuovamente verso l’Arbitro e con una mossa simile a quella del karate lo colpiva con entrambi i piedi all’avambraccio sinistro ed alla coscia sinistra” . Il Giudice Sportivo rilevava pertanto a carico del Gonnella l’ “ estrema gravità della condotta…incompatibile con i principi di lealtà e correttezza che dovrebbero essere a fondamento di qualsiasi attività sportiva, ma anche sintomatica di una personalità incline alla violenza e all’ingiuria, sia in considerazione della idoneità dei colpi inflitti al Direttore di gara a cagionare danni alla integrità fisica ancora più gravi di quelli diagnosticati dai sanitari nel loro referto”. Il calciatore Gonnella proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale che, con decisione pubblicata con il comunicato ufficiale n.75/CGF del 18 novembre 2009, riteneva non doversi, allo stato, infliggere al Gonnella la più grave sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. confermando per il resto la decisione di primo grado. In conformità a quanto previsto e disciplinato dal vigente Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con istanza di arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ritualmente depositata in Segreteria il 22 dicembre 2009, prot. N.2422, il Gonnella impugna la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. e, ricalcando le doglianze espresse dinanzi al Giudice di secondo grado, formula le seguenti richieste: “ - …annullarsi e/o dichiararsi nulla e/o revocarsi la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Comunicato Ufficiale n.158 del 18/05/2009 e la decisione della

Corte di Giustizia Federale – Comunicato Ufficiale 75/CGF che, rispettivamente, comminava e confermava la sanzione a carico del giocatore Gonnella Marco della squalifica sino al 18.05.2014 perché illegittime ed ingiuste per tutti i motivi esposti in narrativa; - in via subordinata e sempre in riforma dei provvedimenti gravati ridurre la squalifica comminata al Sig. Gonnella e contenerla sino al 31.01.2010 , in aderenza all’entità della sanzione inflitta al giocatore Tiengo Fim Tabulo Luiz, ovvero contenerla nei limiti che si riterranno conformi ad equità e giustizia. - in ogni caso con vittoria delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati. “ Per la parte istante veniva nominato ex art.17 comma 1 del Codice dei Giudizi innanzi al TNAS, l’Avv. Marcello de Luca Tamajo. Con memoria di costituzione depositata il 7 gennaio 2010 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ) argomentatamente chiede il rigetto delle domande attrici in quanto infondate con condanna della parte istante alla rifusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati , nominando quale arbitro di parte il dott. Bartolomeo Manna. Ai sensi dell’art. 17 , comma 1 del Codice TNAS , viene nominato terzo arbitro con funzioni di presidente l’Avv. Aurelio Vessichelli che ha fatto pervenire alla Segretaria del TNAS l’accettazione di rito. Dinanzi al Collegio Arbitrale così costituito si è tenuta la prima udienza ritualmente fissata per il giorno 2 febbraio 2010. All’udienza veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione .Sulla richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art.21 comma 2 del Codice, il Collegio invitava le parti Ad anticipare la discussione. Il legale della parte istante si riportava agli atti insistendo per l’accoglimento delle proprie domande; il legale della FIGC si riporta agli atti ed alle conclusioni già rassegnate. Dopo brevi repliche, il Collegio si riserva la decisione concedendo termine per il deposito di note.

MOTIVI

La parte istante rileva in via principale, a fondamento delle proposte domande, che “ gli atti ufficiali di gara non descrivono con esattezza quanto effettivamente accaduto all’esito dell’incontro di calcio…e, per quanto qui interessa, imputano al Gonnella comportamenti dal medesimo mai posti in essere”. A parere dell’istante dal raffronto tra il referto dell’Arbitro e quello del Commissario di Gara emergerebbe una diversa ricostruzione dei fatti dalla quale non risulterebbe con chiarezza il coinvolgimento del Gonnella : il Commissario di Gara riferisce che l’Arbitro veniva raggiunto da un calcio tipo karate nei pressi dello spogliatoio, ovviamente a partita terminata, inferto da un giocatore privo di maglietta mentre , afferma la difesa del Gonnella, nel referto dell’Arbitro si fa riferimento ad un episodio accaduto nei pressi del centrocampo e di un calcio scagliato alla maniera del karate da parte di un calciatore con la maglia numero 18 che pertanto non poteva essere il Gonnella. Siffatta ricostruzione dell’accaduto non trova riscontro nelle risultanze documentali in atti in quanto la difesa del Gonnella confonde due episodi distinti: uno accaduto dopo il fischio finale, all’inizio del cosiddetto “terzo tempo”, nei pressi del centrocampo descritto nel referto dell’Arbitro e nel referto degli assistenti. Si tratta dell’episodio contestato al Gonnella che , dopo l’espulsione , a gara terminata , rientrava di corsa evidentemente provenendo dagli spogliatoi e colpiva ripetutamente e con particolare violenza il Direttore di Gara scagliando anche un calcio a piedi uniti che colpiva avambraccio e coscia sinistri dell’Arbitro . L’altro distinto episodio risulta verificatosi nei pressi della porta dello spogliatoio della Lupa Frascati allorché il Direttore di Gara veniva colpito con un calcio da un giocatore che l’Arbitro riconosce come Tiengo Tabulo Luiz: a questo episodio, e non al precedente, si riferisce il Commissario di gara che nel referto dichiara infatti che il calcio colpiva tra braccio e schiena l’Arbitro facendolo cadere a terra: nei verbali degli assistenti,versati in atti e non contestati da parte istante, che bene hanno riferito dei due distinti episodi, si conferma che fuori dallo spogliatoio della Lupa Frascati l’Arbitro veniva colpito da un calcio alla schiena che lo faceva cadere a terra.. La censura di parte istante relativa ad una presunta non chiarezza e contraddittorietà dei referti degli Ufficiali di Gara è pertanto infondata: tanto consente al Collegio di rigettare l’istanza istruttoria con la quale la difesa del Gonnella chiedeva la visione di un filmato relativo ai fatti in questione, peraltro in difetto delle necessarie garanzie tecniche e documentali come statuito dalla stessa Corte di Giustizia Federale nella decisione impugnata. Anche questo Collegio non ritiene che sussistano dubbi o incertezze sulla

ricostruzione dei fatti contestati quali risultano dai referti degli Ufficiali di Gara. Ai sensi di quanto dispone l’art.35 del CGS non sussistono nella fattispecie i presupposti per dare legittimo accoglimento alla richiesta istruttoria di parte istante. La difesa del Gonnella censura inoltre come abnorme e sproporzionata la misura della squalifica irrogata invocando la funzione rieducativa e non punitiva della sanzione che non risulterebbe sussistente nella fattispecie. Osserva il Collegio che la squalifica è espressamente prevista dal citato art. 19 comma 1 lett.h) del CGS fino ad un massimo di cinque anni : nel caso in esame i fatti ascritti al Gonnella risultano , a parere del Collegio, correttamente valutati come di particolare gravità. Il Gonnella infatti , dopo essere stato espulso a causa di atteggiamenti e comportamenti aggressivi ed offensivi nei confronti del Direttore di Gara, a partita terminata , si è reso protagonista di una condotta incompatibile con i principi di lealtà e correttezza che dovrebbero essere a fondamento di qualsiasi attività sportiva, rivelando in un momento, il terzo tempo, il tempo del fair play, nel quale aveva l’occasione di manifestare al Direttore di Gara pentimento per quanto accaduto durante la partita , una personalità incline alla violenza e all’ingiuria, sia in considerazione della idoneità dei colpi inflitti ripetutamente al Direttore di gara a cagionare danni alla integrità fisica ancora più gravi di quelli diagnosticati dai sanitari nel loro referto. Dalle risultanze in atti ed in particolare da quanto correttamente motivato e deciso da parte degli Organi di Giustizia Federale non sussistono ragioni per ritenere non congrua la grave sanzione irrogata al Gonnella . Il Collegio ritiene altresì inconferente il riferimento alla sanzione irrogata ad un altro giocatore , Tiengo Fim Tabulo Luiz , che secondo la difesa del Gonnella “avrebbe tenuto una condotta sostanzialmente identica a quella imputata all’odierno istante ed anzi sotto alcuni profili addirittura più grave”. La domanda rivolta nella presente sede ad una riduzione della sanzione inflitta potrebbe trovare legittimamente accoglimento in presenza di circostanze che inducano il Collegio ad una ricostruzione diversa dei fatti rispetto a quella oggetto della contestazione o ad una differente valutazione del coinvolgimento degli agenti o alla considerazione di esimenti od attenuanti non correttamente prese in considerazione, elementi che il Collegio non reputa sussistenti nella fattispecie sulla base della documentazione in atti, ma la richiesta riduzione non può essere giustificata dal fatto che un altro giocatore, coinvolto in un episodio diverso da quello che riguarda il Gonnella abbia ricevuto un trattamento sanzionatorio più mite quandanche, come afferma la difesa della FIGC eccessivamente mite in considerazione della gravità della propria condotta. Il Gonnella, ritiene il Collegio ribadirlo , si è reso attore di una condotta di particolare gravità nella quale ha agito da solo , con freddezza, a distanza di tempo dall’espulsione subita, al centro del campo di gara, con premeditazione e con atti violenti ripetuti e di tutti questi elementi è stato tenuto debito conto nella quantificazione della sanzione. L’altro giocatore, Tiengo Fim Tabulo Ruiz, che non si era reso nella giornata protagonista di precedenti episodi di violenza, ha sferrato il calcio fuori dagli spogliatoi, in un momneto di concitazione che coinvolgeva altri giocatori ed altre persone. Tanto il Collegio ritiene comunque sufficiente a valutare non abnorme la diversità di trattamento sanzionatorio. La richiesta da parte del Gonnella di commutazione della sanzione poteva essere oggetto semmai di un accordo conciliativo tra le parti, accordo conciliativo che non ha avuto esito, ma non può trovare accoglimento nella presente sede non sussistendo i presupposti previsti dagli articoli 24 e 26 del C.G.S. Tutto quanto sopra ritenuto, il Collegio ritiene che le domande della parte istante debbano essere rigettata.

SULLE SPESE

Le spese di lite in ossequio al principio della soccombenza dal quale il Collegio non ritiene nella fattispecie di discostarsi, sono poste a carico della parte istante Sig. Marco Gonnella a favore della parte intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio e vengono liquidate in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge. Sono, altresì, posti a carico della parte istante Sig. Marco Gonnella , con vincolo di solidarietà, i diritti da corrispondere al Collegio Arbitrale che, considerata la complessità della controversia, nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, vengono liquidati in complessivi € 2.000,00, oltre accessori. Pone a carico , altresì, delle parti - , Sig. Marco Gonnella e Federazione Italiana Giuoco Calcio - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara incamerati dallo stesso Tribunale. P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza presentata dal Gonnella Marco e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.75 /CGF del 18/11/2009 ; 2. condanna la parte istante al pagamento a favore della parte intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio delle spese di lite liquidate in € 600,00, oltre accessori; 3. condanna la parte istante , con il vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti da corrispondere al Collegio Arbitrale , come liquidati in motivazione; 4. pone a carico delle parti – Sig. Mario Gonnella e Federazione Italiana Giuoco Calcio - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport . Così deliberato in data 16 aprile 2010 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Aurelio Vessichelli

F.to Marcello de Luca Tamajo

F.to Bartolomeo Manna

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