CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 promosso da: Sig. Paolo Tronci – Federazione Italiana Tennis IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. MARIO ANTONIO SCINO – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 promosso da: Sig. Paolo Tronci - Federazione Italiana Tennis
IL COLLEGIO ARBITRALE
AVV. MARIO ANTONIO SCINO – PRESIDENTE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. 2119 del 11 novembre 2009 promosso da: Sig. Paolo Tronci, nato a Cagliari il 25 gennaio 1965 ed ivi residente alla Via Gianturco n. 4, cod. fisc. TRNPLA65A25B354Y, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Busanca e Fausto Bruzzese, ed elettivamente domiciliato presso lo suo studio di quest’ultimo in Bologna, Piazza Calderini n. 1 istante CONTRO Federazione Italiana Tennis, con sede in Roma (RM), Stadio Olimpico, curva Nord, Ingresso 44, scala G, P. Iva 01379601006, in persona del Presidente pro termpore ing. Angelo Binaghi, rappresentata e difesa dall’Avv. Ciro Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza SS Apostoli n. 49 intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La vicenda de qua trae origine dalla partecipazione del Sig. Tronci a due tornei di beach tennis, il primo svolto in Australia nel gennaio del 2007, il secondo a Marina di Ravenna nell’agosto del medesimo anno, nonché dal contenuto di una mail del 13 ottobre 2007. Il Giudice Sportivo Nazionale, con atto del 16 luglio 2007, contestava all’istante la violazione dell’art. 1 n. 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia, dell’art. 13 del Regolamento Tecnico Sportivo, dell’art. 7 n. 4 del Regolamento Beach Tennis per aver partecipato a 2 tornei di Beach Tennis non organizzati dalla FIT. Inoltre, veniva contestato al Sig. Tronci di aver violato l’art. 7 del Regolamento di Giustizia per aver pubblicamente leso la dignità ed il decoro della Federazione Italiana Tennis per quanto contenuto nella mail del 13 ottobre 2007. Con provvedimento del 6 agosto 2008 n. 43/08, il Giudice Sportivo condannava il Sig. Tronci all’inibizione per un anno e dieci mesi da ogni attività agonistica, nonché alla sanzione pecuniaria di € 2.6000,00. Contro tale provvedimento, in data 18 agosto 2008 il Sig. Tronci proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello Federale. Con decisione del 25 settembre 2009 n. 22/09, la CAF respingeva l’appello presentato dall’odierno istante, riducendo, al tempo stesso, le condanne inflitte in primo grado. In particolare, la Corte condannava il Sig. Tronci all’inibizione per un anno da ogni attività agonistica e riduceva la sanzione pecuniaria ad € 1.000,00. Con atto depositato in data 11 novembre 2009 Prot. n. 2119, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Maurizio Benincasa veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, l’Avv. Mario Antonio Scino che, in data 11 dicembre 2009 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Avv. Mario Antonio Scino (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 21 dicembre 2009 presso la sede dell’arbitrato. In quest’occasione veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Il Sig. Tronci formulava le seguenti conclusioni: «voglia il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in accoglimento del presente ricorso, deliberare: 1) l’annullamento o la riforma della decisione della CAF FIT n. 22.2009 recante data 25.09.2009; 2) condannare la FIT per la violazione dell’art. 7 lett. H bis) del Decreto Legislativo n. 242 del 1999, in relazione alle modalità di svolgimento del procedimento disciplinare così come descritto e che ha contemplato la violazione della corrispondenza privata del prefato, condotta che pare giuridicamente qualificabile ex art. 618 del Codice Penale, al risarcimento dei danni patiti che si stimano quantificabili in € 200.000 (duecentomila) ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia». Con atto depositato in data 2 dicembre 2009 Prot. n. 2280 la Federazione Italiana Tennis si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «voglia l’ecc.mo Collegio adito, 1) rigettare in toto l’avversa istanza arbitrale del 3 novembre 2009 e, per l’effetto, confermare la decisione n. 22/09 del 25 settembre 2009 della Corte d’Appello Federale; 2) in via riconvenzionale, condannare il sig. Tronci al risarcimento dei danni patrimoniali, come sopra quantificati, e non patrimoniali, da liquidare in via equitativa, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da codesto Collegio, subiti e subendi dalla Federazione Italiana Tennis». Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla Federazione Italiana Tennis, la difesa del Sig. Tronci depositava memoria in data 10 dicembre 2009, deducendo l’inammissibilità della citata domanda. Dopo la prima udienza, svoltasi in data 21 dicembre 2009, e dopo lo scambio di memorie autorizzate, si svolgeva in data 22 febbraio 2010 l’udienza di discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava la decisione. In particolare, in occasione di tale udienza la difesa della Federazione Italiana Tennis rilevava che «[...] il ricorrente non ha rinnovato il tesseramento per la Federazione Italiana Tennis e, pertanto, non era legittimato a proporre istanza dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport […]». A sostegno di tale eccezione, e con il consenso del difensore avversario, veniva depositata un’attestazione della Federazione del 22 febbraio 2010. MOTIVI
1. Il Sig. Tronci ricorre affinché venga annullata la decisione della Corte d’Appello Federale del 25 settembre 2009, con condanna della FIT al risarcimento dei danni subiti. In particolare deduce quanto segue. In primo luogo, l’istante denuncia l’operato del Giudice Sportivo, in quanto avrebbe «omesso di spiegare quale norma punisca il tesserato FIT che partecipi a tornei amatoriali non organizzati dalla stessa FIT». Il Sig. Tronci deduce che, a mente dell’art. 13, comma 4, del Regolamento Tecnico sportivo i tesserati non possono partecipare a competizioni non autorizzate, «salvo che si tratti di tornei o campionati sociali, per i quali si applica il disposto dell’articolo 11, comma 4 del medesimo regolamento che “concede” agli affiliati di organizzare manifestazioni per i tesserati del circolo senza necessità di chiedere apposita autorizzazione alla FIT». Pertanto, ritiene la parte istante, la suddetta disposizione non impone alcun divieto per i tesserati FIT di partecipare ad eventuali tornei a carattere amatoriale, organizzati da strutture esterne alla FIT che, conseguentemente, non hanno alcun obbligo di chiedere autorizzazioni all’eventuale federazione di appartenenza dell’atleta partecipante. Per gli organi di giustizia, continua la difesa del Sig. Tronci, la condotta del proprio assistito sarebbe «sussumibile sotto la fattispecie di cui all’art. 1 dello stesso regolamento», violando, conseguentemente, «i principi fondamentali enucleati appunto sotto l’art. 1 R.G.». Secondo parte istante, l’errore posto in essere dagli organi della FIT risiederebbe nel ritenere la disposizione contenuta nell’art. 1 del Regolamento di Giustizia (rubricata “Disposizioni Generali”) « […]”norma incriminatrice” che strutturalmente accosta al precetto la relativa sanzione». Quindi, sostiene l’istante, «non v’è possibilità alcuna per l’organo giudicante di emettere una sanzione “a piacere” per una generica violazione dei principi fondamentali indicati all’art. 1, dovendosi inquadrare la fattispecie comportamentale in una delle condotte tipizzate sotto il titolo “codice disciplinare” dello stesso regolamento e comprese fra gli artt. 6 e 18 dello stesso». Pertanto, conclude la difesa del Sig. Tronci, l’istante è stato condannato, sulla base di una disposizione generale, «ad una sanzione che il Regolamento non prevede e tanto meno fissa nel minimo e nel massimo edittale». II. Il Sig. Tronci osserva altresì che il procedimento disciplinare che lo ha visto coinvolto ha fondato altresì il proprio “impianto accusatorio” sull’«acquisizione e utilizzazione della corrispondenza privata informatica» dello stesso, violando il dettato dell’art. 15 della Costituzione. Gli organi giudicanti della Federazione, infatti, hanno contestato all’odierno istante la violazione dell’art. 7 del Regolamento di Giustizia «[…]”per quanto contenuto nella comunicazione e-mail redatta dall’incolpato in data 13.10.2007”», con la quale il Sig. Tronci esprimeva il proprio dissenso in merito alla gestione dell’organizzazione federale. III. Da ultimo, la difesa dell’istante, contesta l’irragionevole durata dei giudizi tanto di primo quanto di secondo grado, nonché l’ingiustificato provvedimento della CAF, con il quale veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della provvedimento del 6 agosto 2008. «Per tali motivi si ritiene che il danno morale, all’immagine ed alle relazioni sociali
subito dal Sig. Tronci in conseguenza del procedimento disciplinare e delle sue specifiche modalità, sia quantificabile in € 200.000,00».
2. La Federazione Italiana Tennis, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie siano rigettate nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell’istante al risarcimento dei danni subiti e subendi. I. In primo luogo, la FIT osserva come essa stessa «rappresenta la sola Federazione Sportiva Nazionale, riconosciuta dal C.O.N.I. ai sensi dell’art. 21, comma 2, del relativo Statuto, quale organismo competente per l’organizzazione e la disciplina dello sport del tennis e del beach tennis, secondo quanto previsto dall’art. 2, lettera a), dello statuto F.I.T.». La difesa della FIT, conseguentemente, afferma come la stessa sia l’unico soggetto che sia «legittimato a organizzare e individuare le competizioni tennistiche, ivi comprese quelle afferenti il beach tennis». Pertanto, conclude la parte intimata, ai tesserati è vietato partecipare a qualsiasi competizione tennistica o di beach tennis che non sia stata autorizzata dalla Federazione di appartenenza. Inoltre, la difesa della FIT osserva come le competizioni nelle quali è stato partecipe il Sig. Tronci sono state «abusivamente organizzate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica IFBT Italia (soggetto che dietro l’acronimo si proclama apoditticamente quale International Federation of Beach Tennis) la cui attività è stata duramente censurata anche dal Presidente del C.O.N.I.». Conseguentemente, la condotta dell’istante, concretizzandosi in una violazione della norme federali e dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, è sanzionabile ex art. 19 del Regolamento di Giustizia, in base al quale «la violazione dei doveri e degli obblighi di cui al citato articolo 1 è soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento medesimo». II. In secondo luogo, la difesa della resistente osserva, in relazione al danno morale asseritamente subito dal Sig. Tronci, come lo stesso non abbia prodotto alcuna prova volta ad attestare realmente il danno sofferto, in quanto incombe «sul danneggiato l’onere probatorio di dimostrare il lamentato danno, allegando gli elementi di fatto dai quali il medesimo ha desunto l’esistenza e l’entità del pregiudizio denunciato». III. Da ultimo, la FIT, in considerazione dei ripetuti comportamenti posti in essere dall’odierno istante, contrari «agli indirizzi federali inerenti l’organizzazione delle competizioni tennistiche», ha proposto domanda riconvenzionale volta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il danno patrimoniale trova il proprio fondamento nella circostanza che il Sig. Tronci, con il suo comportamento, abbia sponsorizzato le manifestazioni sportive non organizzate dalla FIT, invitando atleti a partecipare alle relative competizioni, a discapito di quelle organizzate dalla Federazione. Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale, l’attività promozionale dell’istante ha «gravemente leso l’immagine della F.I.T., che – si ricorda – è la sola Federazione riconosciuta dal CONI come organismo competente per l’organizzazione dello sport del tennis e del beach tennis».
3.Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa legale della FIT nel corso dell’udienza tenuta in data 22 febbraio 2010. L’eccezione è fondata e merita accoglimento L’art. 2 del Codice del TNAS dispone che «[…] le Federazioni sportive nazionali […] possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale […]». A tal proposito, l’art. 61 dello Statuto FIT dispone che «[…] Le controversie che contrappongono la F.I.T. ad affiliati o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport [oggi TNAS] […]» (sottolineatura e grassetto del redattore). È evidente, quindi, che la competenza dell’’odierno Collegio è circoscritta alle controversie che oppongano un tesserato alla Federazione sportiva. Non è contestato, in fatto, che il Sig. Tronci al momento della proposizione dell’istanza arbitrale fosse sprovvisto della qualità di tesserato. Neppure, tale qualità è oggetto del presente giudizio. Essendo – come riferito – pacifico il fatto estintivo dello statuto personale dell’istante e, per altro verso, non rivendicato in arbitrato tale statuto. In linea di continuità con la giurisprudenza formatasi in seno alla Camera di conciliazione e di arbitrato per lo Sport (tra gli altri, Dal Cin/FIGC lodo 13 marzo 2006) il Collegio osserva che qualora la competenza degli arbitri risieda in una clausola del contratto associativo, il patto compromissorio può resistere alla dismissione del vincolo associativo se e in quanto questa stessa vicenda costituisca oggetto del giudizio. Le conclusioni finora attinte non possono essere messe in discussione dalle osservazioni svolte dalla difesa del Sig. Tronci in occasione dell’udienza del 22 febbraio 2010. Infatti, per un verso, nella circostanza che la Federazione abbia resistito all’istanza arbitrale oggetto del presente giudizio, non può essere configurato un accordo compromissorio a’ sensi dell’art. 2.3 del Codice TNAS che, appunto, prevede che «[…] Anche controversie insorte tra soggetti non legati […] da rapporti con le Federazioni […] possono sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale [….]» (s.d.r.). Invero, alcun specifico accordo compromissorio è intercorso tra le parti del presente giudizio. Del resto, sia per la clausola compromissoria che il compromesso l’ordinamento giuridico impone un onere morfologico costituito dalla forma scritta. Neppure coglie nel segno l’argomento della difesa del Sig. Tronci relativo al fatto che l’assenza della qualità di tesserato preesisteva anche all’avvio del giudizio dinanzi al Giudice Sportivo domestico e che quest’ultimo, nella propria decisione, aveva rilevato che «La circostanza che egli attualmente non sia tesserato non vale ad escludere la competenza degli organi giudicanti ai sensi del Regolamento di Giustizia. Per costante giurisprudenza delle Corti sportive, infatti, la competenza viene radicata con riferimento al momento del fatto, indipendentemente dalla circostanza che il vincolo sportivo non venga successivamente rinnovato […]». Infatti, da un lato, può dubitarsi della correttezza di tale conclusione; dall’altro, e soprattutto, a differenza della competenza degli organi di giustizia federale, la competenza dell’odierno Collegio trova la propria fonte nella clausola compromissoria con tutte le conseguenze sopra esposte in ordine al perimetro soggettivo della stessa. Tutte le altre domande ed eccezione debbono reputarsi assorbite dalla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per incompetenza del Collegio. La singolarità del caso, la circostanza che l’eccezione di incompetenza sia stata sollevata solo nell’udienza di discussione – ancorché tale profilo appaia rilevabile anche d’ufficio – e l’assenza di statuizioni sul merito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite e la pari distribuzione delle spese e degli onorari di funzionamento del Collegio liquidati come da dispositivo. P.Q.M. il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nella controversia tra il Sig. Paolo Tronci e la Federazione Italiana Tennis (prot. 2119) a. dichiara inammissibile per incompetenza l’istanza arbitrale; b. compensa tra le parti le spese di lite; c. pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 12.915,00; d. pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso all’unanimità in Roma, il giorno 22 febbraio 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.TO MARIO ANTONIO SCINO
F.TO MAURIZIO BENINCASA
F.TO TOMMASO EDOARDO FROSINI
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