F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 23 Aprile  2010  2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 23 Aprile  2010 

2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AGENTE DI CALCIATORI SIG. STINÀ ANTONIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 100, COMMA 3 DELLE N.O.I.F. In data 20.10.2009 il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Corte di Giustizia Federale il signor Stinà Antonio, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 100 comma 3 N.O.I.F.. La vicenda processuale prende inizio dalla denuncia-querela presentata, presso la Procura della Repubblica di Roma, in data 25.11.2006, dal signor Stefano Moser, padre del calciatore Federico

Moser, militante, al tempo, nella società dilettantistica “Tor di Quinto”, nei confronti del signor Antonio Stinà, iscritto all’Albo Agenti di Calciatori, per il reato di cui all’art. 640 c.p. o per altro da qualificare. Con tale atto processuale il signor Stefano Moser lamentava di essere stato indotto dallo Stinà a versare a favore di Iasa, associazione di procuratori, la somma di € 15.000,00, prospettandogli un possibile contratto per il figliolo con la società svizzera del Chiasso, inducendo quest’ultimo a sottoscrivere un mandato, mai depositato presso la competente Commissione. A seguito delle richieste informative dell’Autorità Giudiziaria, la Commissione Agenti Calciatori informava della vicenda, con nota del 2.5.2007, la Procura Federale della F.I.G.C., che, con comunicazione in data 8.6.2007, invitava l’Ufficio Indagini a procedere agli accertamenti del caso. Dalle indagini svolte, dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni degli interessati è risultata in maniera inequivocabile la responsabilità dello Stinà in ordine alle violazioni ascrittegli, in quanto è stato accertato l’effettivo versamento da parte del Moser Stefano della somma di € 15.000,00, come confermato dallo stesso Stinà, il quale non è riuscito a dare una giustificazione plausibilmente verosimile, limitandosi a sostenere di avere utilizzato detta somma per rescindere un precedente contratto di mandato sottoscritto dal Moser Federico con altro procuratore, ma senza fornire alcuna documentazione in merito e soprattutto senza dare alcuna indicazione in ordine al soggetto al quale egli avrebbe corrisposto la somma in oggetto. Risulta inoltre accertata, per ammissione dello stesso Stinà, la violazione delle norme relative alle modalità dell’incarico in ordine al contratto di mandato tra quest’ultimo ed il Moser Federico. Pertanto è da accogliersi “in toto” l’ipotesi accusatoria della Procura Federale che ritiene accertata la grave responsabilità dell’Agente Antonio Stinà: - per avere, mediante una condotta contraria alle norme federali, indotto il giovane calciatore Federico Moser a sottoscrivere una procura a suo favore, promettendogli il trasferimento presso società professionistiche; - per avere ottenuto un indebito ed ingiustificato versamento di € 15.000,00 da parte del padre del giovane calciatore, promettendo il trasferimento presso una società svizzera; - per avere affermato di avere utilizzato la somma di € 15.000,00 per rescindere un precedente mandato, a suo dire sottoscritto dal Moser, con altro Agente del quale affermava di non ricordare le generalità; - per avere rilasciato dichiarazioni non corrispondeti al vero in sede di indagine. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al signor Stinà Antonio la sanzione della sospensione per anni 3 e l’ammenda di €. 30.000,00.

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