F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 23 Aprile  2010  3) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO IL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 23 Aprile  2010 

3) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE IL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLMAN CASTRO JOSE LUIS IN FAVORE DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 05/D del 17.9.2009)

Con ricorso in data 9 dicembre 2009, il Calcio Montebelluna S.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento della decisione della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 5/D, con la quale è stato dichiarato non dovuto alla stessa società Calcio Montebelluna il premio addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. relativo al calciatore Colman (Garcete) Castro Josè Luis, da essa tesserato nella Stagione Sportiva 2007/2008, in quanto già in precedenza tesserato con la qualifica di “professionista” dal Club Deportivo Recoleta, militante presso il Campionato Professionistico della Asociation Paraguaya de Futbol. La circostanza, secondo la decisione impugnata, emergerebbe inequivocabilmente dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e segnatamente dal passaporto del calciatore. Quali motivi di censura della decisione impugnata, la cui conferma è stata invece motivatamente richiesta dalla A.S. Cittadella S.r.l., società tesserante il medesimo calciatore nella Stagione Sportiva 2008/2009 in qualità di professionista e, per tale ragione, tenuta ex art. 99 N.O.I.F. al pagamento del premio di addestramento, ove dovuto, la società Calcio Montebelluna adduce che la Commissione Vertenze Economiche avrebbe violato il principio tra chiesto e pronunciato, statuendo ultra petita, gli artt. 97 e 99 N.O.I.F., per un verso, nonché 40 e 28 N.O.I.F. e 3 del Regolamento FIFA, per altro verso, di cui, nella fattispecie, sarebbe stata in ogni caso propugnata interpretazione e operata applicazione del tutto erronee. Questa Corte rileva subito, trattandosi di profilo invero dirimente e che consente di ritinere assorbito ogni altro profilo della impugnazione in esame, che la decisione della Commissione Vertenze Economiche meriti di essere annullata in quanto risulta erroneamente fondata sul presunto accertamento della qualifica di “professionista” del calciatore Colman Castro in occasione della sua pregeressa militanza presso il campionato professionistico paraguaiano. Tale circostanza, a giudizio di questa Corte, non solo non risulta in vero accertabile in modo univoco dalla documentazione in atti, ma, anzi, deve ritenersi smentita dall’unico documento ufficiale cui va attribuita, nella fattispecie, specifica e giuridica rilevanza ai sensi dell’art. 40 N.O.I.F.: il Certificato Internazionale di Trasferimento o Transfert internazionale. In tale documento, datato 18 ottobre 2007 e protocollato al n. 2007/236, la Associacion Paraguaya de Futbol certifica, in conformità alle disposizioni del regolamento FIFA relativo allo stato ed ai trasferimenti dei calciatori, che Jose Luis Colman Garcete è calciatore “Aficionado” (all’uopo è appositamente cancellata l’alternativa “No Aficionado”), ossia NON professionista. Tanto basta per giudicare erronea la decisione impugnata laddove assume esistente ed accertata, in base ad elementi acquisiti aliunde e, come detto, smentiti da quanto emerge inequivicabilmente dal Transfert internazionale, la qualifica di professionista del calciatore del cui premio di addestramento si discute. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. di Montebelluna (Treviso) e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata e rinvia all’Ufficio del Lavoro e Premi F.I.G.C. competente ai fini della quantificazione del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. dovuto alla Calcio Montebelluna S.r.l. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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