F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 23 Aprile  2010  5) RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA REI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 23 Aprile  2010 

5) RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ODIBE CHUKWUWIKE MICHAEL (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009 respingeva il ricorso della società A.C. Siena S.p.A. con il quale chiedeva venisse riformato il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti inerente la richiesta di tesseramento in suo favore del calciatore Odibe Chukwuwike Michael. Tale decisione veniva presa in quanto il calciatore Odibe Chukwuwike Michael non rientra in alcuna delle ipotesi di tesserabilità, né in base alla normativa delle N.O.I.F., né in base alla disciplina contenuta nel Com. Uff. n. 158/A, in quanto cittadino extracomunitario; in quanto privo di residenza in Italia; in quanto non proveniente né provenuto da Federazione estera. Avverso tale provvedimento la società A.C. Siena S.p.A. ha presentato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.12.2009. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 31.12.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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