LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 LND DEL 09 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 2) RICORSO DEL CALCIATORE Simone INGRIBELLI/S.S.D.CENTOBUCHI CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 LND DEL 09 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
2) RICORSO DEL CALCIATORE Simone INGRIBELLI/S.S.D.CENTOBUCHI CALCIO
Con reclamo trasmesso tramite racc. a/r in data 8/10/2009 il Sig. Simone INGRIBELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CENTOBUCHII CALCIO s.r.l. un accordo economico ex art. 94 ter, punto 6, delle N.O.I.F. prevedente un compenso globale lordo di € 12.000,00 relativamente alla stagione sportiva 2008/2009.
Il ricorrente precisava di aver percepito un importo di € 800,00 e richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 11.200,00.
L’istante allegava al ricorso la ricevuta in originale della raccomandata spedita contestualmente alla società, copia dell’accordo economico de quo e l’attestazione del versamento della tassa di reclamo di € 50,00, come prescritto dall’art. 21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
La S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO s.r.l. inviava memoria difensiva alla Commissione con raccomandata a/r ed alla controparte con mera comunicazione a mezzo fax al costituito procuratore, anziché tramite raccomandata a/r come prescritto.
Tali controdeduzioni, pertanto, sono inammissibili per la violazione dell’art. 21 bis, comma 5 del citato Regolamento il quale dispone “La Società può inviare con lo stesso mezzo (raccomandata a/r - n.d.e.), contro deduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 15 giorni dal reclamo, rimettendone copia al calciatore/calciatrice ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della relativa raccomandata.”
In considerazione di tale inammissibilità la convenuta società, alla riunione del 27 novembre 2009, chiedeva un breve rinvio per valutare possibilità conciliative della controversia.
Alla riunione del 22 gennaio 2010 il legale della Società faceva pervenire un fax con istanza di un ulteriore rinvio adducendo un proprio legittimo impedimento a comparire; il procuratore del calciatore, invece, chiedeva che la vertenza fosse decisa, insistendo per l’accoglimento del ricorso, anche in considerazione del fatto che medio tempore la Società non aveva fatto pervenire alcuna proposta transattiva.
La Commissione rileva che l’istanza di rinvio avanzata dal difensore della società non può essere accolta attesa, in via preliminare, la non necessità dell’assistenza legale in udienza e, nel merito, il difetto di allegazione circa il dedotto impedimento. Peraltro, a tal riguardo va valutato il comportamento processuale della Società che dopo aver chiesto un rinvio per tentare la conciliazione della controversia non ha formalizzato alcuna proposta formale alla controparte, in violazione dei principi di lealtà e probità posti a fondamento dell’ordinamento sportivo (art. 1 C.G.S.).
Ciò detto, la Commissione, anche in considerazione di quanto innanzi statuito in merito all’inammissibilità delle controdeduzioni della società, rileva che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo economico, alla stregua del quale vien chiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa, in forza del compenso ivi indicato, vista anche la mancanza di una valida contestazione.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società CENTOBUCHI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del Sig. Simone INGRIBELLI della somma di € 11.200,00.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.