LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 LND DEL 09 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 8) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel STEFANINI/AOSTA CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 LND DEL 09 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

8) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel STEFANINI/AOSTA CALCIO S.r.l.

In data 18/11/2009 il sig.Manuel STEFANINI si rivolgeva a questa Commissione precisando di aver stipulato un accordo economico con la Società VALLE D’AOSTA CALCIO ammontante a €.4.200,00 lordi relativamente alla Stagione Sportiva 2008/09.

Denunciando il mancato rispetto dell’accordo economico da parte della Società, richiedeva l’intervento della Scrivente Commissione.

Si rileva preliminarmente, però quanto segue:

1)  Non è stato quantificata la cifra dovuta, specificando i fatti.

2)  Non è stata allegata al ricorso la ricevuta originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, in totale violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improponibile il ricorso presentato

dal Sig.Manuel STEFANINI, nei confronti della Società VALLE D’AOSTA CALCIO.

Dispone che la tassa versata venga incamerata.

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