LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.115 LND DEL 23 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 1)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo D’Angelo/POL.ADRANO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.115 LND DEL 23 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
1)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo D’Angelo/POL.ADRANO CALCIO
Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R in data 09/01/2010, il sig. Angelo D’ANGELO, si rivolgeva a questa Commissione, richiedendo la condanna della Società POL.ADRANO CALCIO al pagamento in suo favore della somma di €.7.500,00 quale corrispettivo dovuto in forza del relativo Accordo Economico relativo alla Stagione Sportiva 2008/09 non pagato.
La Società con memoria datata 28/01/2010 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali affermava che nulla è dovuto al reclamante perché quest’ultimo non ha prestato nel corso della predetta stagione agonistica alcuna attività sportiva a favore della medesima.
Nulla è dovuto in virtù del principio espresso dal brocardo “ inadempient non est adimplendum” La Società produceva documentazione relativamente ad un provvedimento giudiziario emesso dal Questore della Provincia di Catania, che vietava per tutta la Stagione Sportiva 2008/09 al ricorrente di accedere agli Stadi di Catania e Provincia. La C.A.E. a tal proposito rileva che il contratto stipulato tra le parti vincola le stese a reciproci adempimenti. A nulla rileva la circostanza che il reclamante fosse stato diffidato in quanto, la Società avrebbe dovuto richiedere la risoluzione dell’accordo per gravi fatti come previsto dall’art.6 dell’Accordo Economico sottoscritto dalle parti. La Società non ha provveduto in tal senso di conseguenza il vincolo contrattuale permane ad ogni effetto compreso quello dell’obbligazione pecuniaria.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società POL.ADRANO CALCIO al pagamento della somma di €.7.500,00 nei confronti del Sig.Angelo D’ANGELO. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.