LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.115 LND DEL 23 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 5) RICORSO DEL CALCIATORE PIERANTOZZI Claudio/S.S.D.CENTOBUCHI CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.115 LND DEL 23 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

5) RICORSO DEL CALCIATORE PIERANTOZZI Claudio/S.S.D.CENTOBUCHI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2009 il sig.Claudio PIERANTOZZI, si rivolgeva  a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CENTOBUCHI CALCIO  un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009.

Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.23.000,00.

La Società in data 12/2/2010 (stessa data prevista per l’udienza decisiva) inviava una richiesta via fax per richiedere un rinvio della decisione.

Si rileva preliminarmente però che l’istanza di rinvio è stata inoltrata solo alla C.A.E. e quindi non presa in esame.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna  la Società S.S.D.CENTOBUCHI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Claudio PIERANTOZZI, della somma di €.23.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it