LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.115 LND DEL 23 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca TONANI/A.C.RIOZZESE Con recl
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.115 LND DEL 23 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca TONANI/A.C.RIOZZESE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/11/2009 la Sig.na, Francesca TONANI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIOZZESE, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/09. Precisando di aver percepito rate per €.660,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.540,00
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.RIOZZESE ,al pagamento in favore della sig.na Francesca TONANI, della somma di €.1.540,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.