LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.125 LND DEL 23 Marzo 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 2) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola COSTANZO/U.S.CASTROVILLARI CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.125 LND DEL 23 Marzo 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
2) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola COSTANZO/U.S.CASTROVILLARI CALCIO
Con Racc.A.R. in data 1/02/2010 il sig.Nicola COSTANZO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CASTROVILLARI CALCIO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2008/09 di complessivi €.7.000,00
Precisando di aver ricevuto rate per €.4.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.600,00.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non sono state allegate la ricevuta della Racc.AR in originale con cui lo stesso è stato inviato alla Società controparte, e l’attestazione del versamento di €.50,00 quale tassa reclamo dovuta in violazione all’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Nicola COSTANZO nei confronti della Società U.S.CASTROVILLARI CALCIO per violazione dell’art.21bis comma 5 del Regolamento L.N.D.