LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.125 LND DEL 23 Marzo 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 3) RICORSO DEL CALCIATORE Michele ALESSANDRO/A.C.R.MESSINA S.r.l. Con
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.125 LND DEL 23 Marzo 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
3) RICORSO DEL CALCIATORE Michele ALESSANDRO/A.C.R.MESSINA S.r.l.
Con Racc.A.R. in data 8/02/2010 il sig.Michele ALESSANDRO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l., un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2008/09 di complessivi €.8.000,00
Precisando di aver ricevuto rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.200,00 maturata alla data di presentazione del reclamo.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.AR con cui il reclamo è stato trasmesso alla controparte in violazione all’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Michele ALESSANDRO nei confronti della Società A.C.R.MESSINA S.r.l. per violazione dell’art.21bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.