LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.125 LND DEL 23 Marzo 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 6) RICORSO DEL CALCIATORE Yuri BUGARI/ELPIDIENSE CASCINARE Con reclamo

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.125 LND DEL 23 Marzo 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici

6) RICORSO DEL CALCIATORE Yuri BUGARI/ELPIDIENSE CASCINARE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 07/12/2009 il sig.Yuri BUGARI, si rivolgeva  a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ELPIDIENSE CASCINARE  un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009.

Precisando di aver percepito rate per €.1.250,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di  €.7.500,00 maturate alla data di presentazione del reclamo.

La Società in data 15 febbraio 2010 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva però che le stesse oltre ad essere state trasmesse fuori tempo utile (15 giorni dal ricevimento del reclamo) sono prive della ricevuta della Racc.A.R. in originale con la quale le stesse sono state inviate al calciatore.

Di conseguenza le stesse non vengono prese in considerazione per la decisione del reclamo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ELPIDIENSE CASCINARE  al pagamento in favore del sig.Yuri BUGARI, della somma di €.7.500,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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