LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.125 LND DEL 23 Marzo 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea INFANTINO/A.S.CASALE CALCIO Co
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.125 LND DEL 23 Marzo 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea INFANTINO/A.S.CASALE CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/12/2009 il sig.Andrea INFANTINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.CASALE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009.
Precisando di aver percepito rate per €.5.000,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.5.000,00.
La Società in data 4 Marzo 2010 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.
Si rileva però che sono state trasmesse fuori tempo utile (15 giorni dal ricevimento del reclamo).
Di conseguenza le stesse non vengono prese in considerazione per la decisione.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.CASALE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea INFANTINO, della somma di €.5.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.