LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.89 LND DEL 07 Gennaio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 14) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ZANINELLI/SUZZARA CALCIO 2000 &nbs
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.89 LND DEL 07 Gennaio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
14) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ZANINELLI/SUZZARA CALCIO 2000
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/10/2009 il sig.Alessio ZANINELLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SUZZARA CALCIO 2000 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009.
Precisando di aver percepito rate per €.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.600,00.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SUZZARA CALCIO 2000 al pagamento in favore del sig.Alessio ZANINELLI, della somma di €.3.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.