LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.89 LND DEL 07 Gennaio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 2) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo IANNITTI/A.S.D.CECINA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.89 LND DEL 07 Gennaio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
2) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo IANNITTI/A.S.D.CECINA
Con Racc.A.R. in data 20/10/2009 il sig.Matteo IANNITTI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CECINA, un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/09. Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Matteo IANNITTI, nei confronti della Società A.S.D.CECINA, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.