LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.89 LND DEL 07 Gennaio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici 6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CIULLI/A.S.D.CECINA Con recl
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N.89 LND DEL 07 Gennaio 2010 e pubblicato sul sito web: www.lnd.it Decisioni della Commissione Accordi Economici
6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CIULLI/A.S.D.CECINA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/10/2009 il sig.Alessandro CIULLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CECINA un accordo economico prevedente la corresponsione di €.37,50 giornaliere forfetarie come rimborso spese relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.850,00 maturate alla data del reclamo.
Si rileva preliminarmente, però che il reclamo è stato inoltrato entro il termine ultimo massimo del 30 Giugno 2009 previsto per la stagione sportiva 2007/08.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig.Alessandro CIULLI nei confronti della Società A.S.D.CECINA CALCIO.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.