LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 16 febbraio 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. SALERNITANA – Soc. TRIESTINA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 16 febbraio 2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Gara Soc. SALERNITANA – Soc. TRIESTINA

Il Giudice Sportivo,

letti il referto arbitrale e la relazione del collaboratore della Procura federale;

rilevato che i sostenitori della Società ospitante, nel corso della gara, hanno:

a) recato continuativamente disturbo all’Arbitro ed ai calciatori della squadra avversaria

mediante l’uso di un fascio di luce-laser;

b) acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere numerosi petardi nel proprio settore, lanciandone

altri sul terreno di giuoco, costringendo in tal modo l’Arbitro, all’inizio del secondo tempo,

ad una duplice sospensione del giuoco per circa due minuti;

c) indirizzato, alla fine del primo tempo ed al termine della gara, un fitto lancio di oggetti di

varia natura (bottiglie, sassi, biglie e così via) verso l’Arbitro ed i calciatori di entrambe le

squadre al loro rientro negli spogliatoi, senza conseguenze lesive;

valutata l’evidente gravità e la particolare pericolosità di tali comportamenti, nonchè la specifica

recidività (C.U. n 165 del 6 gennaio 2010 e n. 186 del 26 gennaio 2010);

visti gli artt. 14 n. 2 e 18 n. 1 lettera d) CGS,

delibera

di sanzionare la Soc. Salernitana con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse e con

l’ammenda di € 15.000,00.

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