LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 16 febbraio 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. SALERNITANA – Soc. TRIESTINA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 16 febbraio 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Gara Soc. SALERNITANA – Soc. TRIESTINA
Il Giudice Sportivo,
letti il referto arbitrale e la relazione del collaboratore della Procura federale;
rilevato che i sostenitori della Società ospitante, nel corso della gara, hanno:
a) recato continuativamente disturbo all’Arbitro ed ai calciatori della squadra avversaria
mediante l’uso di un fascio di luce-laser;
b) acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere numerosi petardi nel proprio settore, lanciandone
altri sul terreno di giuoco, costringendo in tal modo l’Arbitro, all’inizio del secondo tempo,
ad una duplice sospensione del giuoco per circa due minuti;
c) indirizzato, alla fine del primo tempo ed al termine della gara, un fitto lancio di oggetti di
varia natura (bottiglie, sassi, biglie e così via) verso l’Arbitro ed i calciatori di entrambe le
squadre al loro rientro negli spogliatoi, senza conseguenze lesive;
valutata l’evidente gravità e la particolare pericolosità di tali comportamenti, nonchè la specifica
recidività (C.U. n 165 del 6 gennaio 2010 e n. 186 del 26 gennaio 2010);
visti gli artt. 14 n. 2 e 18 n. 1 lettera d) CGS,
delibera
di sanzionare la Soc. Salernitana con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse e con
l’ammenda di € 15.000,00.