LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 2 marzo 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. CAGLIARI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 2 marzo 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. CAGLIARI
Il Giudice Sportivo,
letta la rituale segnalazione del Procuratore federale, pervenuta a mezzo fax, alle ore 10.19 dell’1
marzo 2010, in merito al comportamento tenuto dal calciatore Marcolini Michele (Soc. Chievo
Verona) al 14° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky) di piena garanzia tecnica e
documentale;
rilevato che, nelle circostanze indicate, il calciatore clivense, uscendo dal terreno di giuoco in
conseguenza dell’espulsione inflittagli dall’Arbitro pochi attimi prima, proferiva apparentemente
un’espressione gergale, in uso nel Triveneto ed in Lombardia, con becero riferimento a “Diaz” e
non a Dio (il diverso movimento delle labbra nelle pronuncia della vocale aperta “A” rispetto alla
vocale “O” legittima quanto meno un’incertezza interpretativa);
ritenuto pertanto che la lettura labiale, nell’episodio segnalato, non offra una prova certa,
nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa la pronuncia di un’espressione blasfema
rilevante ex art. 19 n. 3bis CGS;
delibera
di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Marcolini
Michele (Soc. Chievo Verona) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.