LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DELL’1 dicembre 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. PARMA – Soc. NAPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DELL’1 dicembre 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Gara Soc. PARMA – Soc. NAPOLI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (fax del 30 novembre 2009 ore 11.49) circa la condotta tenuta al 46° del secondo tempo dal calciatore Davide Lanzafame (Soc. Parma) e dal calciatore Salvatore Aronica (Soc. Napoli);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, il calciatore parmense, nei pressi dell’area di rigore napoletana, tentava di raggiungere il pallone, diretto alla linea di fondo- campo, contrastato, in corsa, da tre avversari.

In tale frangente, l’Aronica, alle spalle del Lanzafame, allungava il braccio destro e tratteneva l’avversario per i capelli della nuca; il Lanzafame, a sua volta, ruotava all’indietro il braccio destro colpendo l’antagonista al capo, senza conseguenze lesive.

L’accaduto non veniva “visto” dall’Arbitro che, come puntualizzato in un supplemento di referto richiesto da questo Ufficio, sanzionava con un calcio di punizione la condotta del Lanzafame in quanto “modificando la direzione della corsa poneva una sorta di blocco al giocatore avversario impedendogli la progressione per raggiungere la palla”.

Ritiene questo Giudice che il comportamento di entrambi i calciatori, esauritosi in pochi attimi, sia sicuramente censurabile da un punto di vista regolamentare, ma che non integri gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19 comma 4 lettera b) CGS, non essendo ravvisabile, da un lato, la “potenzialità lesiva” nella trattenuta, senza ulteriori strappi, di una ciocca di capelli e, dall’altro, “l’intenzionalità lesiva” del movimento all’indietro del braccio effettuato dal calciatore parmense con indubbia veemenza reattiva, ma “alla cieca”, con il capo rivolto in avanti, senza una preventiva localizzazione del “bersaglio”.

Considerata, pertanto, la carenza degli elementi che, per costante orientamento giurisprudenziale, connotano la condotta rilevante ex art. 35, 1.3) CGS

P.Q.M.

delibera, in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori Davide Lanzafame (Soc. Parma) e Salvatore Aronica (Soc. Napoli).

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