LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.  270  DEL  20 aprile 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N.  270  DEL  20 aprile 2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM

Gara Soc. GALLIPOLI  – Soc. PALERMO  

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali e gli allegati ad essi, rileva:

- al 43’ del primo tempo il calciatore Michele Buccarella della Soc. Gallipoli si portava con

fare minaccioso presso un Assistente, cui rivolgeva plateale locuzione irriguardosa;

- nel medesimo contesto,  il calciatore Michele Buccarella colpiva  lo stesso Ufficiale di gara

con uno sputo al volto e quindi si allontanava proferendo esplicite intimidazioni, ove fossero

stati presi provvedimenti disciplinari nei suoi confronti;

-  all’atto  della  notifica  del  provvedimento  disciplinare  di  espulsione,  il  calciatore Michele

Buccarella  si  scagliava  contro  lo  stesso Assistente  e  lo  colpiva  con  un  pugno  al  volto  in

prossimità della regione orbitale destra – con ciò provocando al leso ematoma e forte dolore -

e con uno schiaffo;

-  la gara  era  sospesa  ed  il  calciatore Michele Buccarella bloccato  a  fatica dai  compagni di

squadra;

- gli Ufficiali di Gara rientravano negli spogliatoi e l’incontro definitivamente sospeso;

-  il Dirigente accompagnatore ufficiale Salvatore Taurino ed  il Dirigente addetto all’Arbitro

Giuseppe Buccarella  si  presentavano  nello  spogliatoio  degli Ufficiali  di  gara  e  chiedevano

insistentemente – per cinque volte – che la gara fosse ripresa, e si fingesse che la sospensione

decretata dall’Arbitro al 43’ del primo tempo coincidesse, invece, con il termine della prima

frazione di giuoco;

- il medico sociale della Soc. Gallipoli, dott. Sergio Cosimo Martalò, ometteva alcun tipo di

soccorso  all’Ufficiale  di  Gara  leso  ed  i  dirigenti  della  Soc.  Gallipoli  assumevano  che  il

calciatore Michele Buccarella aveva semplicemente tentato di colpire l’Assistente;

- l’Ufficiale di Gara colpito si vedeva costretto a richiedere telefonicamente l’intervento della

Forza Pubblica al Commissariato della Polizia di Stato che interveniva prontamente; 

-  soltanto  gli  agenti  della  Polizia  di  Stato  accompagnavano  gli  Ufficiali  di  gara  presso  il 

Servizio  Autonomo  di  Pronto  Soccorso  del  Presidio  Ospedaliero  di  Gallipoli  per  le

indifferibili cure e medicazioni all’Assistente colpito; 

- i sanitari riscontravano all’Assistente lesioni come dai referti allegati al rapporto arbitrale e

prescrivevano successiva consulenza oftalmica specialistica;

ciò premesso, il Giudice Sportivo dispone:

a carico della Soc. Gallipoli: 

ai sensi dell’art. 12, co. 1, CGS, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3

a favore della Soc. Palermo,

ai sensi dell’art. 12, co. 1, in relazione all’art. 13, co. 1, lett. d), CGS, l’obbligo di disputare

una gara a porte chiuse,

ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett.), CGS, l’ammenda di € 20.000,00;

a carico del calciatore Michele Buccarella (Soc. Gallipoli):

ai sensi dell’art. 14, co. 1 e 2, CGS, la sanzione della squalifica per anni cinque;

a carico del medico sociale dott. Sergio Cosimo Marsalò (Soc. Gallipoli):

ai  sensi  dell’art.  14,  co.  1,  CGS,  la  sanzione  della  squalifica  fino  al  31  dicembre  2011  e

dell’ammenda  di  €  5.000,00:  segnalata  l’opportunità  di  trasmissione  del  fatto  agli  Organi

competenti;

a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale Salvatore Taurino (Soc. Gallipoli):

ai  sensi  dell’art.  14,  co.  1,  CGS,  la  sanzione  della  inibizione  temporanea  a  svolgere  ogni

attività in seno alla F.I.G.C. fino al 30 giugno 2011;

a carico del Dirigente addetto all’Arbitro Giuseppe Buccarella (Soc. Gallipoli):

ai  sensi  dell’art.  14,  co.  1,  CGS,  la  sanzione  della  inibizione  temporanea  a  svolgere  ogni

attività in seno alla F.I.G.C. fino al 30 giugno 2011.

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