LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 23 settembre 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. MODENA – Soc. EMPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 23 settembre 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Gara Soc. MODENA – Soc. EMPOLI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta da parte del Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.19

odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 36° del primo tempo dal calciatore

Armando Perna (Soc. Modena) nei confronti del calciatore Coralli Claudio (Soc. Empoli);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e

documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, i due calciatori, nella zona

centrale del terreno di giuoco, correvano a stretto contatto lungo la fascia laterale in direzione di

un difensore empolese che, dal fondo campo, palla al piede, stava effettuando, ad una trentina di

metri di distanza, il rinvio.

Nel contrasto, protrattosi per alcuni secondi, il Perna, con rapida rotazione all’indietro del braccio

destro, colpiva con il gomito il capo dell’avversario, che cadeva dolorante al suolo, mentre il

giuoco proseguiva senza alcun intervento da parte dell’Arbitro che, ad una ventina di metri di

distanza e presumibilmente attento agli sviluppi dell’azione in corso in altra direzione, non aveva

“visto” il gesto del calciatore modenese (e l’assunto ha trovato esplicita conferma da parte

dell’interessato, telefonicamente interpellato).

Questo Giudice ritiene che il comportamento tenuto dal Perna integri, nell’esclusione di ogni

ragionevole dubbio, gli estremi della “condotta violenta”.

E’ evidente, infatti, l’intenzionalità del gesto, deducibile dall’innaturale altezza alla quale il Perna

aveva portato il gomito e alla contestuale rotazione del capo in direzione dell’avversario, quasi a

“localizzare il bersaglio” ed è altrettanto evidente la potenzialità lesiva del colpo inferto, per la

velocità del movimento e per la zona del corpo attinta.

Ne consegue l’ammissibilità della proposta prova televisiva ex art. 35 1.3) CGS e la

sanzionabilità ex art. 19 n. 4 lett. b) CGS della condotta violenta addebitabile al Perna, nella

misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale.

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore

Armando Perna (Soc. Modena) la squalifica per tre giornate effettive di gara.

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