LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.24/DIV DEL 17 SETTEMBRE 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 2^ D I V I S I O N E
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com
e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.24/DIV DEL 17 SETTEMBRE 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
2^ D I V I S I O N E
GARA BARLETTA – MANFREDONIA DEL 13 SETTEMBRE 2009
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, sciogliendo la riserva di cui al Com. uff. n. 23/DIV del 15.9.2009,
o s s e r v a
- che dal rapporto dell’arbitro risulta che la gara indicata in oggetto non è stata disputata per “il rifiuto di scendere in campo da parte della società Manfredonia”;
- che dal rapporto del collaboratore della Procura Federale risulta che la gara medesima non si è disputata “su accordo dei dirigenti di entrambe le società”;
- che dal rapporto del commissario di campo risulta che la gara in oggetto non si è disputata in quanto i calciatori della società Manfredonia, raggiunti dalla notizia di un gravissimo lutto che aveva colpito un loro compagno di squadra “lasciavano lo stadio di Barletta alle ore 14.50”;
- che dagli atti ufficiali risulta, inoltre, che entrambe le società avevano regolarmente consegnato all’arbitro le rituali distinte di gara;
- che nella fattispecie occorre precisare che il rinvio di una gara, quando anche concordato dalle due società, deve essere preventivamente comunicato alla Lega, soggetto organizzatore dell’evento stesso, per la ratifica dell’accordo;
- che solo nella ricorrenza del predetto adempimento può parlarsi di gara rinviata, dovendosi in caso contrario considerare la stessa come “gara non disputata” con tutte le conseguenze disciplinari;
- che la particolare e tragica natura degli eventi che sono stati all’origine dei fatti innanzi descritti consigliano di valutare gli stessi non tanto sul piano procedurale e regolamentare, quanto su quello strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili nell’ambito dei principi della lealtà sportiva; - che pertanto, ritenendo che i predetti principi abbiano ispirato i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, si ritiene di dover assumere provvedimentI sanzionatori esclusivamente nei confronti della società Manfredonia per il mancato adempimento delle procedure previste dai regolamenti di Lega.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di rimettere gli atti alla Lega, per la determinazione della data di recupero della gara;
- di irrogare alla società Manfredonia l’ammenda di € 2.000,00=