LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113/DIV DEL 2 MARZO 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 2^&
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com
e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 113/DIV
DEL 2 MARZO 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
2^ D I V I S I O N E
GARA CASSINO – AVERSA NORMANNA DEL 21 FEBBRAIO 2010 E RECLAMO
SOCIETA’ AVERSA NORMANNA (Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, il reclamo preannunciato e successivamente motivato nei termini
dalla società Aversa Normanna,
o s s e r v a
- che il reclamo in oggetto è stato presentato per richiedere la ripetizione della gara, con
l’annullamento del risultato acquisito sul campo, in quanto un asserito errore tecnico
dell’arbitro avrebbe costretto la reclamante a disputare la parte finale della gara in
inferiorità numerica;
- che in particolare il direttore di gara avrebbe erroneamente ammonito un calciatore
della società Aversa Normanna ritenuto responsabile del fallo, che aveva portato alla
concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, mentre in realtà il fallo
sarebbe stato commesso da altro calciatore;
- che essendo il medesimo già ammonito in precedenza veniva espulso per doppia
ammonizione;
- che a sostegno delle proprie asserzioni la reclamante allegava al ricorso le immagini
televisive dell’evento;
- che a norma dell’art. 35 comma 1 n. 2 del C.G.S., gli Organi di Giustizia Sportiva
hanno facoltà di utilizzare riprese televisive quale mezzo di prova esclusivamente al
fine di determinare un errore di persona allo scopo di comminare la relativa sanzione
al soggetto colpevole dell’infrazione;
- che tale ultima fattispecie può integrarsi solo con la presentazione di un ricorso
finalizzato alla revoca del provvedimento disciplinare;
- che nel ricorso in esame, non è contenuta tale richiesta, bensì l’istanza innanzi
evidenziata per la quale la prova televisiva non è ammessa;
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Aversa Normanna,
confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Cassino 2 – Aversa
Normanna 1);
- La tassa va addebitata.