LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113/DIV    DEL  2 MARZO 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 2^&

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com

e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/DIV 

  DEL  2 MARZO 2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

2^  D I V I S I O N E

GARA  CASSINO  –  AVERSA  NORMANNA  DEL  21  FEBBRAIO  2010  E  RECLAMO

SOCIETA’ AVERSA NORMANNA (Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)

-  Il Giudice Sportivo,

-  letti gli atti ufficiali,  il  reclamo preannunciato e successivamente motivato nei  termini

dalla società Aversa Normanna,

o s s e r v a

-  che il reclamo in oggetto è stato presentato per richiedere la ripetizione della gara, con

l’annullamento del  risultato acquisito sul campo,  in quanto un asserito errore  tecnico

dell’arbitro  avrebbe  costretto  la  reclamante  a  disputare  la  parte  finale  della  gara  in

inferiorità numerica;

-  che  in  particolare  il  direttore  di  gara  avrebbe  erroneamente  ammonito  un  calciatore

della società Aversa Normanna ritenuto responsabile del fallo, che aveva portato alla

concessione  di  un  calcio  di  rigore  alla  squadra  avversaria, mentre  in  realtà  il  fallo

sarebbe stato commesso da altro calciatore;

-  che  essendo  il medesimo  già  ammonito  in  precedenza  veniva  espulso  per  doppia

ammonizione;

-  che a sostegno delle proprie asserzioni  la  reclamante allegava al ricorso  le  immagini

televisive dell’evento;

-  che  a  norma  dell’art.  35  comma  1  n.  2  del C.G.S.,  gli Organi  di Giustizia  Sportiva

hanno  facoltà di utilizzare  riprese  televisive quale mezzo di prova esclusivamente al

fine di determinare un errore di persona allo scopo di comminare la relativa sanzione

al soggetto colpevole dell’infrazione;

-  che  tale  ultima  fattispecie  può  integrarsi  solo  con  la  presentazione  di  un  ricorso

finalizzato alla revoca del provvedimento disciplinare;

-  che  nel  ricorso  in  esame,  non  è  contenuta  tale  richiesta,  bensì  l’istanza  innanzi

evidenziata per la quale la prova televisiva non è ammessa;

-  Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

-  di  respingere  il  reclamo  come  sopra  proposto  dalla  società  Aversa  Normanna,

confermando  il  risultato  della  gara  acquisito  sul  campo  (Cassino  2  –  Aversa

Normanna 1); 

-  La tassa va addebitata.

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