LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.81/DIV DEL 12 GENNAIO 20102009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 2^ D I V I S I O N E GARA 
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com
e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.81/DIV DEL 12 GENNAIO 20102009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 2^ D I V I S I O N E
GARA NOCERINA - FANO ALMA JUVENTUS DEL 13 DICEMBRE 2009 E RECLAMO
SOCIETA’ FANO ALMA JUVENTUS (Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, il reclamo preannunciato e successivamente motivato nei termini
dalla società Alma Juventus Fano, nonché le osservazioni della società Nocerina,
o s s e r v a
- che alla gara indicata in epigrafe ha partecipato nelle file della Società Nocerina il
calciatore Lettieri Manuel nato il 17 marzo 1993;
- che la società Alma Juventus Fano nel citato reclamo, giudicando irregolare la
posizione del predetto calciatore, in applicazione del combinato disposto degli artt. 31
e 34 delle N.O.I.F., ha richiesto a carico della Nocerina la punizione sportiva della
perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17
c.5 lett. c.9 del Codice di Giustizia Sportiva.
- che la società Nocerina, nelle citate osservazioni, ha contestato la tesi della ricorrente
eccependo il fatto che alla data di disputa della gara in oggetto il calciatore Lettieri
Manuel aveva compiuto il sedicesimo anno di età, e come tale non fosse più soggetto
alla normativa prevista dal citato art. 34 N.O.I.F.;
- Preso atto di quanto innanzi argomentato, il Giudice Sportivo
r i l e v a
la necessità di una corretta interpretazione dell’art. 34 NOIF nonché alla
determinazione di una “ratio legis” che permetta di individuare le finalità perseguite dal
legislatore sportivo nell’emanazione della norma stessa.
- Risulta evidente, dalla completa lettura del citato articolo, che il legislatore sportivo ha
inteso primariamente tutelare l’integrità fisica dei calciatori “giovani”, subordinandone
la partecipazione a gare agonistiche organizzate dalle Leghe al compimento almeno
del 15° anno di età ed a seguito di specifica autorizzazione del competente Comitato
Regionale – L.N.D., a sua volta subordinata all’esibizione di articolata e dettagliata
documentazione attestante l’idoneità fisica del calciatore.
- Risulta altrettanto evidente che tale idoneità fisica si ritiene comunque ottenuta al
compimento del sedicesimo anno di età, in quanto l’art. 33 n. 3 delle medesime
N.O.I.F. espressamente prevede la possibilità della stipula di un contratto
professionistico.
- Pertanto, può ritenersi che il compimento del 16° anno di età non renda più
necessaria la predetta autorizzazione, in quanto tale evento comporta la presunzione
dell’avvenuto conseguimento della maturità psicofisica necessaria alla partecipazione
all’attività agonistica a livello professionistico.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Fano Alma Juventus,
confermando il risultato della gara acquisito in campo (Nocerina 1 – Fano Alma
Juventus 1).
- La tassa va addebitata.