F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 29 Aprile  2010  3) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. TR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 29 Aprile  2010 

3) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. TREVISO 2009 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGONTINA CALCIO/TREVISO 2009 DEL 20.9.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 dell’8.1.2010)

In relazione alla gara Vigontina/Treviso 2009, del 20.9.2009 (Campionato Eccellenza Girone B C. R. Veneto) terminata sul risultato di 0 a 0, veniva preannunciato reclamo da parte della società Vigontina con telegramma del 21.9.2009. In attesa delle motivazioni il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 22 del 23.9.2009 C.R. Veneto) sospendeva ogni decisione relativamente alla gara stessa. In data 23.9.2009 la società Vigontina depositava i motivi di reclamo chiedendo la verifica della posizione del calciatore Svraka Verbanae Nemanya, tesserato in favore della società Treviso 2009 e schierato con il n. 7 nel corso della gara sopracitata. A scioglimento della riserva, presa con il citato Com. Uff. 22/2009, il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo ed applicava alla società Treviso 2009 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3-0 infliggendo altresì l’ammenda di € 70,00 (cfr. Com. Uff. n. 23 del 30.9.2009 C.R. Veneto). Avverso detto provvedimento, con atto datato 7.10.2009, proponeva impugnazione la società Treviso 2009, all’esito della quale la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuta necessaria la definizione da parte della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. della questione del tesseramento del citato calciatore – in particolare della sua decorrenza – sospendeva ogni decisione, trasmettendo gli atti alla Commissione Tesseramenti stessa (cfr. Com. Uff. n. 27 del 28.10.2009). La Commissione Tesseramenti (cfr. nota del 9.12.2009 n. 13050.18/42-MC/AS ed allegato Com. Uff. n. 9/D del 10.12.2009) deliberava che il tesseramento del citato calciatore in favore della società Treviso 2009 decorreva dal 25.9.2009. Avverso la delibera della Commissione Tesseramenti con atto del 14.12.2009 proponeva impugnazione la società Treviso 2009, la quale il successivo 15.12.2009 chiedeva la sospensione del procedimento avanti la Commissione Disciplinare Territoriale presso il C. R. Veneto in attesa della definizione avanti alla Corte di Giustizia Federale dell’impugnazione proposta il 14.12.2009. La Corte di Giustizia Federale (cfr. Com. Uff. n. 151 del 9.2.2010) accoglieva il ricorso della società Treviso 2009 dichiarando la validità del tesseramento del calciatore con decorrenza 18.9.2009 così annullando la citata delibera della Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 9 del 10.12.2009. Medio tempore la Commissione Disciplinare Territoriale (cfr. Com. Uff. n. 39 dell’8.1.2010), sciogliendo la riserva di cui al citato Com. Uff. n. 27 del 28.10.2009, respingeva l’impugnazione proposta dalla società Treviso 2009, così confermando la decisione del Giudice Sportivo territoriale di cui al comunicato n. 23 del 30.9.2009. Con atto del 2.3.2010, la società Treviso 2009 proponeva a questa Corte ricorso per revocazione. Deduceva in primo luogo a sostegno dei propri motivi il fatto che la Commissione Disciplinare Territoriale, pur in pendenza dell’appello proposto avanti alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 9 del 10.12.2009, introitava il gravame presentato avverso la pronuncia del Giudice Sportivo decidendolo con il Com. Uff. n. 39 dell’8.1.2010. Ciò comportava che non era stato possibile in detta sede supportare le proprie ragioni alla luce della successiva delibera della Corte di Giustizia Federale (cfr. Com. Uff. 151 del 9.2.2010) che aveva statuito la validità del tesseramento del calciatore a decorrere dal 18.9.2009. Ciò costituiva un fatto nuovo sopravvenuto la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Nel merito rilevava che essendo appunto il tesseramento del calciatore valido sin dal 18.9.2009, così come statuito dalla Corte di Giustizia Federale, il calciatore stesso era in posizione regolare in occasione della gara Vignontina/Treviso 2009, del 20.9.2009. Ciò premesso, osserva questa Corte come il ricorso sia ammissibile e fondato. In punto ammissibilità basta rilevare che si è in presenza di una sopravvenienza – nella specie decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al Com. Uff. n. 151 del 9.2.2010 – che costituisce un fatto nuovo, successivo, alla decisione da parte della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto dell’8.1.2010 (Com. Uff. n. 39), espressamente codificato dal punto d), comma 1, dell’art. 39 C.G.S. che avrebbe portato ad una diversa pronuncia. Nel merito infatti avendo statuito la Corte di Giustizia Federale – e questo vale anche a dimostrare la fondatezza delle ragioni revocatorie dell’impugnazione – che il tesseramento era valido a decorrere dal 18.9.2009, la posizione del calciatore era del tutto regolare nell’ambito della citata gara del 20.9.2009 dovendo conseguenzialmente, ove fosse stata nota alla Commissione Disciplinare Territoriale il pronunciamento di questa Corte di Giustizia, accogliersi l’impugnazione della società Treviso 2009. Questa Corte in punto decorrenza del trasferimento, del resto, non può che prendere atto della propria pronuncia in data 9.2.2010 così definitivamente acclarata la regolarità del tesseramento a decorrere appunto dal 18.9.2009. Per tali ragioni risulta del tutto fondata l’impugnazione per revocazione proposta dalla società Treviso 2009. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Treviso 2009 di Treviso, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 0 – 0 per la gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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