F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 17 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 28 Aprile  2010  2) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE P.S.E. AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 17 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 28 Aprile  2010 

2) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE P.S.E. AVVERSO LE SANZIONI:

AMMENDA DI E 3.615,00 ALLA RECLAMANTE;

INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. LUCINI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE P.S.E., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 1849/241PF/09- 10/AM/MA DEL 13.10.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 3.12.2009)

Con ricorso presentato in data 7.12.2009 la A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. impugnava il provvedimento in epigrafe, con cui veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 3.615,00 e la ulteriore sanzione dell’inibizione per un mese al signor Massimo Lucini, all’epoca dei fatti Presidente della società ricorrente, nel frattempo deferito alla Procura Federale su nota della Commissione Disciplinare Nazionale, per non aver provveduto a dare attuazione alla disposizione che prevede l’obbligo per la Stagione Sportiva in corso di prendere parte con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile. In punto di fatto la ricorrente eccepiva che si era rivelato impossibile poter organizzare attività nella Stagione Sportiva 2007/2008 nel calcio Femminile a 11, ma bensì soltanto quello a 5, come da idonea attestazione rilasciata dal Comitato Regionale delle Marche; diversamente, il calcio femminile sarebbe rimasto pressoché abbandonato; al riguardo precisava la ricorrente che, all’obbligo di organizzare il Campionato Primavera, poteva surrogarsi la possibilità di organizzare anche tornei alternativi, compresi Pulcini ed Esordienti (come da Comunicato n. 1 del 2.7.2007 della Divisione Calcio Femminile indirizzato alle società partecipanti alla Serie B). A fronte di dette argomentazioni, e relativa documentazione, la Procura Federale accolse a suo tempo la domanda della ricorrente prosciogliendo la società dalle contestazioni che le erano state mosse. Rilevando che di quanto esposto la Commissione aveva ratificato i contenuti, ne eccepiva la mancanza chiedendone la riforma totale. Il ricorso deve essere accolto. Effettivamente i rilievi dedotti dalla ricorrente trovano riscontro positivo nella normativa federale; l’opportunità di organizzare un torneo disponibile alternativo come la stessa delegata del Presidente ha richiamato espressamente in sede di comparizione personale dinanzi a questa Corte, è prevista e, nel caso di specie, comprensibilmente giustificata a fronte delle ragioni dedotte dalla A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. dovuta ad una oggettiva carenza di iniziativa sportiva di tal genere in ambito regionale. Anche la Procura Federale ha insistito in questa sede per il proscioglimento della società a fronte della buona fede dimostrata e al riguardo va altresì sottolineato che pur ricorrendo gli elementi naturali della trasgressione, l’elemento soggettivo difetta in assoluto non sussistendo volontà alcuna di violare le norme dell’ordinamento federale. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile P.S.E. di Porto Sant’Elpidio (Ascoli Piceno), annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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